“Secondo il giudicante, invero, va privilegiato, ai fini probatori, l'attestato del Centro per l'impiego, in virtù di esigenze pubblicistiche di certezza - conclusione cui si perviene valorizzando il dato normativo dell'art. 3 comma 2 del d. l.vo 297/02, che impone al lavoratore l'obbligo di presentarsi presso il Centro per I'impiego per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa in atto o pregressa, mediante autocertificazione. Quanto al superamento della soglia di reddito - continua - tale circostanza comporta l'impossibilità di mantenimento dello stato disoccupazione solo a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'art. 4 d. l.vo 181/2000 (e succ. mod., art. 5 d. l.vo 297/02), approvato in data 14.5.2007, con delibera regionale n.266/07, e modificato con DGR 668 dell'8.10.2007” (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav. sentenza n. 1284 del 14.07.2016 – Presidente Rel. dott.ssa Barbara Fatale).

 

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“Deve inoltre pronunciarsi, in conformità al principio generale implicitamente desumibile dall'art. 337 quater c.c. e in assenza di ragioni ostative, l'affidamento condiviso dello stesso …  L'attrice chiede che l'assegno gravante sul convenuto sia quantificato con decorrenza dalla nascita del minore. In altri termini, costei reclama non solo la determinazione, per il futuro, della prestazione cui è tenuto il padre, ma anche la refusione, pro quota, di quanto da lei speso, in passato, per i1 mantenimento del figlio … Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito - salvo quanto si dirà appresso - puntuale dimostrazione degli esborsi da lei sostenuti per i bisogni del bambino …” (Tribunale di Castrovillari riunito in Camera di Consiglio – Sez. Civile,  Giudice Rel. dott. Guglielmo Manera, senza n. 736/2016).

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“L’azione di simulazione (assoluta e relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra […] Deve pertanto ritenersi che il precedente giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria, non costituisca una preclusione al riesame della questione sotto il profilo della invocata azione di simulazione, avendo i due giudizi diverso petitum e diversa causa petendi ...” (Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, sentenza n. 420 del 21.10.2014, Consigliere Rel. dott.ssa Maria Concetta Belcastro).

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“Il comportamento denunciato dalla resistente, pertanto, si configura come scarsa diligenza nel servizio e legittima il comportamento in ordine alla contestazione, ed alla conseguente sanzione irrogata, applicata nel rispetto dell’art. 7 della L. 300/70; nonché degli artt. 67 e 70 del C.C.N.L. del settore” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, Sez. Lav., sentenza n. 898 del 27.06.2016, Giudice del lavoro dott. Francesco Funari).

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“Le dichiarazioni de quibus, tuttavia, non hanno trovato conferma alcuna nel corso dell'istruttoria espletata nel presente procedimento, così precludendo da un lato a parte resistente un compiuto esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, a questo Giudice di saggiare 1'attendibilità delle dichiarazioni medesime, tanto più che i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell'lnps e della Direzione Provinciale del Lavoro hanno piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, per quanto concerne le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese, ma tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali in ordine all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Civile, Giudice dott. Matteo Prato, sentenza n. 220 del 18.05.2016).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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