“Com'è noto i verbali redatti dall’ispettorato del lavoro o dai vari funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea per legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso  per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe all’opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma no può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav. Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 1224 del 22.11.2016).

 

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