Da oltre un decennio, l'avvocato Antonio Campilongo, con proprio studio legale in Rossano, si occupa della disciplina del DIRITTO CIVILE, con particolare esperienza:

diritto del lavoro e della previdenza sociale: licenziamenti collettivi e individuali, sanzioni e procedimento disciplinare nel settore pubblico e privato, procedura di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav., infortunio sul lavoro e malattia professionale, riconoscimento delle differenze retributive, risarcimento danni per "Mobbing", dequalificazione nel pubblico impiego e privato, riconoscimento posizione organizzativa, opposizione avverso i verbali ispettivi e cartelle esattoriali emesse dall'Ente impositore I.N.P.S., I.N.A.I.L., Ispettorato del Lavoro, lavoro minorile, rapporto di lavoro nello spettacolo;

diritto fallimentare e procedure concorsuale: sin dal 1999, l'Avv. Antonio Campilongo, espleta la funzione di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Rossano, maturando una significativa esperienza nel diritto fallimentare e delle problematiche connesse, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, anche alla luce della recente riforma fallimentare;

diritto delle obbligazioni e dei contratti: recupero credito, responsabilita' civile e infortunistica stradale, risarcimento danni da inadempimento, disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e non abitativo, ecc...;

diritto della procedura esecutiva immobiliare e mobiliare: pignoramento immobiliare e mobiliare, pignoramento presso terzi, intervento creditori, istanza vendita e assegnazione, opposizione all'esecuzione, ecc....

L'Avvocato Campilongo fornisce, inoltre, con i suoi collaboratori, consulenza e assistenza anche nel DIRITTO PENALE, con particolare interesse al diritto penale del lavoro:

  • tutela penale negli infortuni sul lavoro alla luce del combinato disposto dell'art. 437 c.p. e dei degli artt. 589 e 590 c.p. "delitti contro la persona";
  • mancata esecuzione ordine giudiziale di reintegra (l'art. 18 L. 300/1970) del lavoratore licenziato ex artt. 388 e 650 c.p.;
  • lavoro nero e caporalato; omessa ottemperanza dell'ordine del giudice di cessare la condotta antisindacale art. 28 L.300/1970, cessazione esercizio abusivo dell'intermediazione di manodopera;
  • sfruttamento lavoro minorile;
  • frode previdenziale.

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