“Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010  alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n. 1770/2017  ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17) [...] Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma ...". (Tribunale di Milano – Sez. Lav., sentenza n. 2270 pubblicata in data 08.09.2017, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio).


 

 

 

 

 

 

 

 

“… sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora – come nel caso di specie – il dipendente faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, lamentando la lesione all’integrità psico-fisica a cagione del comportamento vessatorio dei colleghi e superiori e chiedendo il risarcimento del danno biologico … omissis … Tale illegittimo comportamento posto in essere dall’Amministrazione convenuta quanto meno colposamente, e cioè malgrado la conoscenza del provvedimento adottato dal Presidente della Repubblica, si è risolto in un illecito che per le gravi ripercussioni che ha avuto sul diritto alla salute dell’attore (c.d. danno biologico) appare meritevole di risarcimento. Di conseguenza l’attore deve essere risarcito a titolo di danno biologico, ossia per la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica …” (Tribunale di Catanzaro, Sez. I° Civile, sentenza n. 554/2013, G.I. dr.ssa Anna Maria Raschellà).

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