“L’azione di simulazione (assoluta e relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra […] Deve pertanto ritenersi che il precedente giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria, non costituisca una preclusione al riesame della questione sotto il profilo della invocata azione di simulazione, avendo i due giudizi diverso petitum e diversa causa petendi ...” (Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, sentenza n. 420 del 21.10.2014, Consigliere Rel. dott.ssa Maria Concetta Belcastro).
“Le dichiarazioni de quibus, tuttavia, non hanno trovato conferma alcuna nel corso dell'istruttoria espletata nel presente procedimento, così precludendo da un lato a parte resistente un compiuto esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, a questo Giudice di saggiare 1'attendibilità delle dichiarazioni medesime, tanto più che i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell'lnps e della Direzione Provinciale del Lavoro hanno piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, per quanto concerne le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese, ma tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali in ordine all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Civile, Giudice dott. Matteo Prato, sentenza n. 220 del 18.05.2016).
“Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il lodo arbitrale del 31.08.2015 che ha derubricato le sanzioni disciplinari comminate alle parti ricorrenti ed impugnate in questa sede (cfr. verbale di riunione del collegio arbitrale del 31.08 .2075 prodotto all'udienza del 1.12.2015) … omissis … Il componente del collegio nominato dai lavoratori ha presenziato alla riunione del 31.08 .2015 ed il collegio, a maggioranza, ha emesso il lodo con il quale sono state derubricate le sanzioni disciplinari comminate –condotta oggettivamente incompatibile con una manifestazione di volontà tesa alla revoca della scelta di avvalersi del collegio arbitrale -. Tale condotta assume, pertanto, significato concludente di conferma tra le parti della volontà di avvalersi del collegio arbitrale per la definizione della controversia tra le stesse insorta” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Luigia Lambriola, Sentenza n. 259 del 08.03.2016).
“ La circostanza per la quale il ricorrente è stato escluso -e della quale egli ha dimostrato di essere a conoscenza- è che lo stesso all’epoca dell’avvicendamento delle imprese, ovvero del subentro della …….. nel servizio, risultava assunto con contratto a termine, seppure più volte prorogato. Al fine di superare l’ostacolo normativo, il ricorrente chiede in codesto giudizio dichiararsi nulla l’apposizione del termine ai contratti, con conseguente trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, perché ciò gli consentirebbe di rientrare nel campo di applicazione dell’art 6 cit. Ovviamente tale richiesta avrebbe senso se ed in quanto riferita ai contratti stipulati prima dell’avvicendamento della ……. alla ………… e dunque prima della mancata riassunzione da parte della nuova aggiudicataria del servizio. Quanto alla posizione della ………. nel presente giudizio emerge che la stessa si è limitata a riassumere i lavoratori inclusi nell’elenco trasmesso dalla ……… al Comune di ……….. (in occasione della cessazione del servizio) e da quest’ultimo alla ………… srl, nuova aggiudicataria. Da ciò discende che l’azione di nullità del termine ha come legittimo contraddittore la ………… e semmai il Comune di ………., non evocato nel presente giudizio […] Sta di fatto che la nullità del termine non è mai stata impugnata stragiudizialmente, poiché la nullità è stata fata valere- per la prima volta -nel presente giudizio, instaurato il 12.10.2020. Deve dichiararsi, dunque, la decadenza dall’azione di impugnazione del termine con conseguente rigetto della domanda nella sua interezza.” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., ordinanza pubblicata in data 28.12.2020 – Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo)
“… le censure relative alla qualificazione della delibera di Giunta Comunale come offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c., va chiarito che l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità dei creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere 1a prestazione stessa … omissis … Nel caso di specie non si può ritenere che la notifica della delibera di Giunta Comunale del 25.03.2003 integrasse gli estremi dell'offerta non formale seria e completa …” (Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, Consigliere est. dott.ssa Maria Rosaria di Girolamo, sentenza n. 1638/2015).
"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).