Nessuna Potestà Impositiva al Consorzio per lo Sviluppo Industriale – Illegittimità del Regolamento per violazione degli Artt. 41, c. III° e 23 Cost.
“A tutte le superiori considerazioni (peraltro rilevabili d’ufficio, perché incidenti sull’applicabilità della norma di legge invocata dal creditore a sostegno della sua pretesa) conseguono, pertanto, l’illegittimità, per violazione degli artt. 41, c. III, e 23 Cost., del regolamento posto a fondamento della domanda avanzata da parte opposta in sede monitoria e la necessità di disapplicarlo, ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865, all. E.” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, sez. Civile Sentenza n. 110 del 2015, Giudice Dott. Guglielmo Manera).