Nessuna Potestà Impositiva al Consorzio per lo Sviluppo Industriale – Illegittimità del Regolamento per violazione degli Artt. 41, c. III° e 23 Cost.

“A tutte le superiori considerazioni (peraltro rilevabili d’ufficio, perché incidenti sull’applicabilità della norma di legge invocata dal creditore a sostegno della sua pretesa) conseguono, pertanto, l’illegittimità, per violazione degli artt. 41, c. III, e 23 Cost., del regolamento posto a fondamento della domanda avanzata da parte opposta in sede monitoria e la necessità di disapplicarlo, ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865, all. E.” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, sez. Civile Sentenza n. 110 del 2015, Giudice Dott. Guglielmo Manera).

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sentenza n. 110 del 2015 copia.pdf)Sentenza n. 110 del 2015 copia.pdf 13654 kB

Questo sito utilizza cookie tecnici per il suo corretto funzionamento. Leggi l'informativa estesa