“Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il lodo arbitrale del 31.08.2015 che ha derubricato le sanzioni disciplinari comminate alle parti ricorrenti ed impugnate in questa sede (cfr. verbale di riunione del collegio arbitrale del 31.08 .2075 prodotto all'udienza del 1.12.2015) … omissis … Il componente del collegio nominato dai lavoratori ha presenziato alla riunione del 31.08 .2015 ed il collegio, a maggioranza, ha emesso il lodo con il quale sono state derubricate le sanzioni disciplinari comminate –condotta oggettivamente incompatibile con una manifestazione di volontà tesa alla revoca della scelta di avvalersi del collegio arbitrale -. Tale condotta assume, pertanto, significato concludente di conferma tra le parti della volontà di avvalersi del collegio arbitrale per la definizione della controversia tra le stesse insorta” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Luigia Lambriola, Sentenza n. 259 del 08.03.2016).