“ … Peraltro, gli ispettori hanno basato l’applicazione delle sanzioni dandole dal rilascio, alla moglie ed alla figlia del […] del libretto sanitario. Detto documento non può essere considerato prova scritta per l’esistenza del rapporto di lavoro, differentemente dal libretto di lavoro. L’INPS, oltre all’accertamento ispettivo redatto e notificato, non ha provato in alcun modo l’assunto, siccome previsto dalle norme codicistiche, l’art. 2697 c.c., e dalla giurisprudenza di legittimità …” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, sez. Lav., G.O.T. Avv. Francesco Funari, sentenza n. 135 del 10 febbraio 2015).

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