“ La circostanza per la quale il ricorrente è stato escluso -e della quale egli ha dimostrato di essere a conoscenza- è che lo stesso all’epoca dell’avvicendamento delle imprese, ovvero del subentro della …….. nel servizio, risultava assunto con contratto a termine, seppure più volte prorogato. Al fine di superare l’ostacolo normativo, il ricorrente chiede in codesto giudizio dichiararsi nulla l’apposizione del termine ai contratti, con conseguente trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, perché ciò gli consentirebbe di rientrare nel campo di applicazione dell’art 6 cit. Ovviamente tale richiesta avrebbe senso se ed in quanto riferita ai contratti stipulati prima dell’avvicendamento della ……. alla ………… e dunque prima della mancata riassunzione da parte della nuova aggiudicataria del servizio. Quanto alla posizione della ………. nel presente giudizio emerge che la stessa si è limitata a riassumere i lavoratori inclusi nell’elenco trasmesso dalla ……… al Comune di ……….. (in occasione della cessazione del servizio) e da quest’ultimo alla ………… srl, nuova aggiudicataria. Da ciò discende che l’azione di nullità del termine ha come legittimo contraddittore la ………… e semmai il Comune di ………., non evocato nel presente giudizio […] Sta di fatto che la nullità del termine non è mai stata impugnata stragiudizialmente, poiché la nullità è stata fata valere- per la prima volta -nel presente giudizio, instaurato il 12.10.2020. Deve dichiararsi, dunque, la decadenza dall’azione di impugnazione del termine con conseguente rigetto della domanda nella sua interezza.” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., ordinanza pubblicata in data 28.12.2020 – Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo)