“ … nel merito non è stata dimostrata la fondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente. Concordemente al provvedimento del GUP, il quale in data 22.11.2015 ha assolto la ricorrente con formula piena perché “il fatto non sussiste”, ritengono non dimostrati gli addebiti […] ritenuta, dunque, dimostrata la sussistenza del danno biologico che esistenziale, in mancanza di una contestazione precisa il quantum indicato dalla difesa attorea, le Poste devono essere condannate a pagare la somma di € 25.000,00 a titolo di ristoro per danni subiti a causa degli illegittimi procedimenti intrapresi e dell’illegittimo licenziamento” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano - Sez. Lavoro, Sentenza n. 330 del 24.04.2018, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“Sussistendo quindi, ad avviso del Tribunale, la citata consapevolezza in capo al ricorrente, deve ritenersi che l'atto transattivo in esame impedisca la formulazione di una domanda, come quella proposta in questa sede, di condanna al pagamento delle retribuzioni ordinarie e straordinarie asserita mente spettanti. Né può rilevare quanto genericamente allegato dal ricorrente nell'atto introduttivo, secondo cui il resistente gli avrebbe fatto firmare, in occasione del licenziamento, dei moduli e dei fogli in bianco, di cui si disconosce il contenuto. E' infatti principio pacifico in giurisprudenza che il sottoscrittore che intenda disconoscere non già la propria firma, bensì il complessivo contenuto del documento alla quale essa è stata apposta, non possa limitarsi ad un generico disconoscimento ma sia onerato della proposizione di apposita querela di falso. Si distingue tradizionalmente infatti, nel caso di documento firmato in bianco, tra riempimento contra pacta e riempimento sine pactis. Il primo caso presuppone l'esistenza di una preventiva regolamentazione successivamente violata, il secondo postula l'arbitrario riempimento del documento ad opera di una parte, in difetto di previo accordo. Tale ultima ipotesi, ben più grave per l'ordinamento, anche considerando le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per i rapporti giuridici, necessita di un accertamento dotato di particolare attendibilità, e pertanto rende imprescindibile la proposizione della querela di falso …” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale ordinario di Rossano – Sez. Lavoro, sentenza n. 306 del 16.04.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

 

 

 

 

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“Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010  alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n. 1770/2017  ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17). La ricorrente ha infatti svolto le seguenti domande: accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato (...) alle dipendenze della convenuta, e ordinare  L'immediato aumento delle ore lavorative con contestuale assunzione. Entrambe le domande sono assoggettate al termine di decadenza di 60 giorni di cui all’articolo sopra riportato, trattandosi di domande dirette ad accertare e comunque costituire il rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal precedente titolare del rapporto. Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma.

Come osservato dalla Corte d'Appello di Milano con sent. n. 754/2017, "L'art. 32 comma 4 lett. d) prevede infatti (con norma di chiusura che ricomprende ma non esaurisce la portata applicativa della disposizione con l’espresso richiamo all’art. 27 del d.lgs. 276/2003) <ogni altro caso in cui si chiede la costituzione e 1'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto).". La locuzione di cui alla lettera d) dell'art. 32 cit. "In ogni altro caso" intende ricomprendere nel regime della decadenza tutte le ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro formale. L'ampio tenore letterale della disposizione consente dunque di ricondurre nell’ambito applicativo della norma fattispecie eterogenee, che non si esauriscono nella sola ipotesi di cui all'art 21 del d. lgs 216/2003, ma che includono ogni altro caso di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo. Tale tesi, oltre che coerente con l'interpretazione letterale della disposizione, appare conforme anche alla ratio sottesa all'art. 32 comma 4 lett. d) L.183/2010, quale L’'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l’art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del- lavoratore" (cfr. Cass. sent. n. 22627 /2015), nonché la necessità di evitare pratiche di rallentamento del contenzioso giudiziario e conseguenti moltiplicazioni degli effetti economici in caso di sentenza favorevole. Viceversa, la limitazione dell'applicazione della norma in esame ai soli casi in cui sia configurabile una fattispecie interpositoria - come prospettato nella sentenza della Corte di Cassazione sopra citata - non trova alcun fondamento nel dettato normativo. In base alle argomentazioni appena esposte, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile”. (Tribunale di Milano – Sez. Lav., sentenza n. 2270 pubblicata in data 08.09.2017, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio)

 

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 “Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010  alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n. 1770/2017  ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17) [...] Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma ...". (Tribunale di Milano – Sez. Lav., sentenza n. 2270 pubblicata in data 08.09.2017, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’art. 72 CCNL servizi igienici prevede al comma 8 che qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso (cioè di farsi convocare per esporre le proprie giustificazioni) a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o infortunio, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso sino al giorno di ripresa dell’attività lavorativa e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica […] Questo Giudice, tuttavia, ritiene che il termine previsto dall’art. 72 CCNL non possa qualificarsi come perentorio. Ciò innanzitutto perché, come del resto avviene con riferimento ai termini processuali, la perentorietà va considerata l’eccezione e non la regola, sicché occorrerebbe poter desumere dal dato testuale della disposizione contrattuale una indicazione in tal senso, nel caso di specie assente. In secondo luogo, perché se si optasse per la sua perentorietà, l’osservanza dello stesso risulterebbe in molti casi inesigibile per il datore di lavoro che, come nel caso in esame, si trovi a contestare un addebito disciplinare ad un dipendente che si assenti lungamente dal lavoro, giacché l’art. 72 comma 8 parrebbe disporre, con norma di chiusura, l’impossibilità di superamento del termine di 30 giorni, pur essendo il lavoratore impossibilitato a causa di malattia o infortunio […] Sul punto, l’art. 72 CCNL servizi igienici al comma 9 dispone che “entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8, salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell’azienda o del lavoratore, l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare … Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”. In tal caso, come del resto emerge chiaramente dall’interpretazione letterale della disposizione, non vi è dubbio che il termine per la conclusione del procedimento abbia carattere perentorio. (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro, Giudice dott. Simone Falerno, sentenza n. 672 pubblicata il 18.12.2017).

 

 

 

 

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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