“L’art. 72 CCNL servizi igienici prevede al comma 8 che qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso (cioè di farsi convocare per esporre le proprie giustificazioni) a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o infortunio, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso sino al giorno di ripresa dell’attività lavorativa e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica […] Questo Giudice, tuttavia, ritiene che il termine previsto dall’art. 72 CCNL non possa qualificarsi come perentorio. Ciò innanzitutto perché, come del resto avviene con riferimento ai termini processuali, la perentorietà va considerata l’eccezione e non la regola, sicché occorrerebbe poter desumere dal dato testuale della disposizione contrattuale una indicazione in tal senso, nel caso di specie assente. In secondo luogo, perché se si optasse per la sua perentorietà, l’osservanza dello stesso risulterebbe in molti casi inesigibile per il datore di lavoro che, come nel caso in esame, si trovi a contestare un addebito disciplinare ad un dipendente che si assenti lungamente dal lavoro, giacché l’art. 72 comma 8 parrebbe disporre, con norma di chiusura, l’impossibilità di superamento del termine di 30 giorni, pur essendo il lavoratore impossibilitato a causa di malattia o infortunio […] Sul punto, l’art. 72 CCNL servizi igienici al comma 9 dispone che “entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8, salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell’azienda o del lavoratore, l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare … Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”. In tal caso, come del resto emerge chiaramente dall’interpretazione letterale della disposizione, non vi è dubbio che il termine per la conclusione del procedimento abbia carattere perentorio. (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro, Giudice dott. Simone Falerno, sentenza n. 672 pubblicata il 18.12.2017).

 

 

 

 

 

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