Non vi è dubbio, infatti, che per un ufficiale di P.G. che si è sempre dedicato con diligenza ed abnegazione all'esercizio delle funzioni pubbliche assegnategli, vedersi destinatario di una sanzione disciplinare "della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della retribuzione", irrogata per "il grave ed inaccettabile addebito di aver assunto comportamenti e contegni scorretti nei confronti di superiori", laddove invece lo ..... si era limitato ed esercitare i propri "diritti di difesa e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti", senza assumere alcun contegno irriguardoso e/o esorbitante delle regole di continenza verbale, per come riconosciuto dal Tar, abbia integrato una condotta illegittima quanto meno sotto il profilo colposo, rappresentando l'inizio di una situazione di mortificazione interiore, della dignità ed immagine professionale, foriera di conseguenze sia sul piano psicologico che biologico e patrimoniale, che lo hanno accompagnato per l'ulteriore corso della sua carriera, visto che il Ministero, nonostante l'avvenuto annullamento della sanzione disciplinare de qua, non solo non ha provveduto a restituire le trattenute all'uopo operate ed a risarcire gli arrecati danni ma ha altresì omesso di depennare dal foglio matricolare del ...... lo stesso avvenuto annullamento della sanzione, finendo cosi coll'aggravare le già accertate ripercussioni psico - fisiche che ne sono derivate.” (Tribunale di Catanzaro, sez. civ., Sentenza n. 1050/2021, pubblicata il 29.06.2021, Giudice dott. Aleardo Zangari Del Prato).

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“Parte ricorrente ha lamentato, tra le varie doglianze, che l’Inps ha determinato la inadempienza contributiva nella misura di Euro 5.371,00 senza indicare i lavoratori interessati alla presunta omissione contributiva.

La doglianza proposta è fondata.

Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che la determinazione del fabbisogno lavorativo della ditta ricorrente sia stato determinato tramite ricorso alla c.d. stima tecnica. Ebbene, la stima tecnica, per potersi ritenere attendibile e fornire certezza deve essere redatta seguendo lo schema pedissequamente delineato dal comma 2° dell’art. 8 D.L.vo n. 375/1993 [...] Ebbene, per il caso in esame, gli ispettori Inps hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. 

Tanto conforta l’evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli ispettori dell’Inps.

Pertanto, non avendo parte resistente, gravata del relativo onere, sufficientemente provato la sussistenza dell’obbligo contributivo nella sua effettiva entità, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente ...” (Tribunale di Castrovillari – sez. lav., sentenza n. 1005/2021 pubblicata il 03.06.2021, Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia).

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“Ebbene, non essendo il ……………. assegnato al servizio oggetto di affidamento a Ecoross srl, non è applicabile nei suoi confronti l'invocato art. 6 del ccnl allegato agli atti, che, ai fini del passaggio alle dipendenze della società subentrante, richiede che il lavoratore risulti in forza presso l'azienda cessante in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento nel periodo di 240 gg precedenti l'inizio della nuova gestione. (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav., sentenza n. 843/2020, pubblicata il 22.12.2020, Giudice Presidente Relatore Dr. Gabriella Portale).

 

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“12) Ad ogni modo, non può convenirsi con l’appellante laddove afferma che dalla prova orale espletata, dai documenti di causa, nonché dal principio di non contestazione sarebbe emerso l’espletamento del lavoro straordinario, che in questa sede, così come nel primo grado di giudizio, non risulta con precisione quantificato.

 13) In primo luogo si osserva che, come correttamente dedotto dalla società appellata, dei quattro capitoli di prova orale articolati nell’atto introduttivo del giudizio, nessuno mirava a provare la domanda riferita allo straordinario e, per la verità, nemmeno i fatti e le norme sottese al diritto alla corresponsione dell’indennità di reperibilità o di altre indennità contrattualmente previste. I capitoli di prova, infatti, erano unicamente rivolti a provare le concrete mansioni svolte dal Curia nel corso del tempo, senza alcuna indicazione riferita alla durata di loro svolgimento.

14) Il lavoro straordinario, poi, non può ritenersi provato sulla base della non contestazione ad opera della società appellata, né risulta che la stessa, per come si adombra in appello, fosse incorsa in qualsivoglia decadenza. La società convenuta si costituì nel rispetto del termine di cui all’art. 416, comma 1, c.p.c. con memoria depositata il 24.4.14, a fronte di un’udienza di discussione fissata per il 14.5.14. Deve poi rilevarsi che a pag. 7 della memoria della costituzione la società contestò in modo specifico l’espletamento del lavoro straordinario, avendo chiaramente affermato: contrariamente a quanto asserito nel ricorso, nell’intercorso rapporto di lavoro (dal 20.10.2008 al 31.12.2008 e dal 02.01.2009 al 31.07.2012) il ricorrente ha lavorato per 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato con orario di lavoro giornaliero ripartito dalle ore 07,30 alle 12,30 per un complessivo di 30 ore settimanali, con giorno di riposo la domenica. A fronte di tale specifica contestazione era dunque il lavoratore che doveva fornire prova del lavoro straordinario dedotto in giudizio a mezzo della prova orale e documentale”. (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav., sentenza n. 968/2020, Pubblicata in data 24.12.2020, Giudice Consigliere Relatore, dott. Antonio Cestone).

 

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“… Si ritiene invece che il trasferimento in questione abbia determinato un demansionamento illegittimo ai danni del ricorrente, non avendo Poste Italiane fornito la prova dell'esatto adempimento e, quindi, dell'equivalenza delle mansioni attribuite in qualità di responsabile dell'ufficio postale di Cotronei rispetto a quelle precedentemente svolte quale addetto allo staff del responsabile di filiale.

 Di contro, in tema di esercizio dello "ius variandi" nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. 26477/2018), dimostrando quindi l'equivalenza delle mansioni assegnate in seguito al trasferimento. Né, contrariamente a quanto dedotto da Poste, l'equivalenza poteva intendersi in modo meramente formale atteso che, al contrario, l'art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dello "ius variandi" operato dal datore di lavoro, da un punto di vista oggettivo, all’inclusione delle nuove mansioni nella stessa area professionale e salariale di quelle iniziali e, sotto il profilo soggettivo, all’affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove mansioni devono quanto meno armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Ciò detto, una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" e del riclassamento non richiede l'identità delle mansioni, né esso è impedito dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni (Cass. sez. lav., 15.2.2003 n. 2328 e Cass. 13714/2015).

 Nel caso di specie Poste Italiane, pur contestando che il ricorrente fosse stato privato della possibilità di esercizio delle competenze organizzative e di coordinamento del personale acquisite in precedenza nel coordinamento delle attività di formazione, oltre che dell’attività di tutela della sicurezza sul lavoro e, comunque, nell’ambito di specifici progetti, non ha dimostrato che la gestione del personale effettuata presso l'ufficio di Cotronei potesse richiedere l'esercizio di una professionalità affine a quella espressa presso lo staff del responsabile di filiale, suscettibile di ulteriori sviluppi professionali” (Tribunale di Crotone – Sez. Lav., sentenza n. 853/2020, pubblicata il 10.12.2020 – Giudice dott.ssa Caterina Neri).

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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