“Com'è noto i verbali redatti dall’ispettorato del lavoro o dai vari funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea per legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso  per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe all’opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma no può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav. Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 1224 del 22.11.2016).

 

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“Secondo il giudicante, invero, va privilegiato, ai fini probatori, l'attestato del Centro per l'impiego, in virtù di esigenze pubblicistiche di certezza - conclusione cui si perviene valorizzando il dato normativo dell'art. 3 comma 2 del d. l.vo 297/02, che impone al lavoratore l'obbligo di presentarsi presso il Centro per I'impiego per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa in atto o pregressa, mediante autocertificazione. Quanto al superamento della soglia di reddito - continua - tale circostanza comporta l'impossibilità di mantenimento dello stato disoccupazione solo a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'art. 4 d. l.vo 181/2000 (e succ. mod., art. 5 d. l.vo 297/02), approvato in data 14.5.2007, con delibera regionale n.266/07, e modificato con DGR 668 dell'8.10.2007” (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav. sentenza n. 1284 del 14.07.2016 – Presidente Rel. dott.ssa Barbara Fatale).

 

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“Il comportamento denunciato dalla resistente, pertanto, si configura come scarsa diligenza nel servizio e legittima il comportamento in ordine alla contestazione, ed alla conseguente sanzione irrogata, applicata nel rispetto dell’art. 7 della L. 300/70; nonché degli artt. 67 e 70 del C.C.N.L. del settore” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, Sez. Lav., sentenza n. 898 del 27.06.2016, Giudice del lavoro dott. Francesco Funari).

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“Deve inoltre pronunciarsi, in conformità al principio generale implicitamente desumibile dall'art. 337 quater c.c. e in assenza di ragioni ostative, l'affidamento condiviso dello stesso …  L'attrice chiede che l'assegno gravante sul convenuto sia quantificato con decorrenza dalla nascita del minore. In altri termini, costei reclama non solo la determinazione, per il futuro, della prestazione cui è tenuto il padre, ma anche la refusione, pro quota, di quanto da lei speso, in passato, per i1 mantenimento del figlio … Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito - salvo quanto si dirà appresso - puntuale dimostrazione degli esborsi da lei sostenuti per i bisogni del bambino …” (Tribunale di Castrovillari riunito in Camera di Consiglio – Sez. Civile,  Giudice Rel. dott. Guglielmo Manera, senza n. 736/2016).

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“L’azione di simulazione (assoluta e relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra […] Deve pertanto ritenersi che il precedente giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria, non costituisca una preclusione al riesame della questione sotto il profilo della invocata azione di simulazione, avendo i due giudizi diverso petitum e diversa causa petendi ...” (Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, sentenza n. 420 del 21.10.2014, Consigliere Rel. dott.ssa Maria Concetta Belcastro).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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