“Deve innanzitutto osservarsi che l'art. 6 del CCNL igiene ambientale prevede che "l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento,  il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione assume evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza,  un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo. Giova inoltre premettere che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem che il Sindaco può adottare per ovviare a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza che non siano fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti amministrativi a disposizione. La situazione emergenziale può essere di tale portata da consentire, secondo parte degli interpreti, anche la deroga temporanea a norme di legge, purché le ordinanze siano rispettose dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei precetti costituzionali. E’ dunque la necessità di salvaguardare gli interessi fondamentali della comunità di riferimento, minacciati dalla situazione eccezionale ed imprevedibile, che giustifica ai sensi dell'art. 54 Tuel il potere di intervento extra ordinem. Deve precisarsi che il legislatore non ha predeterminato un catalogo di ipotesi in cui tale ''potere possa legittimamente estrinsecarsi, avendo correttamente previsto una clausola generale che possa adeguarsi alle molteplici situazioni emergenziali in concreto verificabili. Nondimeno, le peculiari caratteristiche del potere in esame, in quanto in grado di comprimere, sebbene temporaneamente, altre situazioni giuridiche meritevoli di tutela, suggeriscono un suo utilizzo prudente, e dunque un'interpretazione restrittiva delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica, o dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" che ne costituiscono il presupposto legittimante” (Tribunale di Castrovillari ex Rossano, Sez. Lav., sentenza n. 378 del 04.06.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

 

 

 

 

 

 

 

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“Sussistendo quindi, ad avviso del Tribunale, la citata consapevolezza in capo al ricorrente, deve ritenersi che l'atto transattivo in esame impedisca la formulazione di una domanda, come quella proposta in questa sede, di condanna al pagamento delle retribuzioni ordinarie e straordinarie asserita mente spettanti. Né può rilevare quanto genericamente allegato dal ricorrente nell'atto introduttivo, secondo cui il resistente gli avrebbe fatto firmare, in occasione del licenziamento, dei moduli e dei fogli in bianco, di cui si disconosce il contenuto. E' infatti principio pacifico in giurisprudenza che il sottoscrittore che intenda disconoscere non già la propria firma, bensì il complessivo contenuto del documento alla quale essa è stata apposta, non possa limitarsi ad un generico disconoscimento ma sia onerato della proposizione di apposita querela di falso. Si distingue tradizionalmente infatti, nel caso di documento firmato in bianco, tra riempimento contra pacta e riempimento sine pactis. Il primo caso presuppone l'esistenza di una preventiva regolamentazione successivamente violata, il secondo postula l'arbitrario riempimento del documento ad opera di una parte, in difetto di previo accordo. Tale ultima ipotesi, ben più grave per l'ordinamento, anche considerando le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per i rapporti giuridici, necessita di un accertamento dotato di particolare attendibilità, e pertanto rende imprescindibile la proposizione della querela di falso …” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale ordinario di Rossano – Sez. Lavoro, sentenza n. 306 del 16.04.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

 

 

 

 

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“ … nel merito non è stata dimostrata la fondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente. Concordemente al provvedimento del GUP, il quale in data 22.11.2015 ha assolto la ricorrente con formula piena perché “il fatto non sussiste”, ritengono non dimostrati gli addebiti […] ritenuta, dunque, dimostrata la sussistenza del danno biologico che esistenziale, in mancanza di una contestazione precisa il quantum indicato dalla difesa attorea, le Poste devono essere condannate a pagare la somma di € 25.000,00 a titolo di ristoro per danni subiti a causa degli illegittimi procedimenti intrapresi e dell’illegittimo licenziamento” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano - Sez. Lavoro, Sentenza n. 330 del 24.04.2018, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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 “Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010  alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n. 1770/2017  ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17) [...] Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma ...". (Tribunale di Milano – Sez. Lav., sentenza n. 2270 pubblicata in data 08.09.2017, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio).


 

 

 

 

 

 

 

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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