“ … Orbene, alla luce di quanto esposto sembrano sussistere le condizioni di legge per come indicate al punto a) e c) del comma 3 dell’art. 9 del CCNL del settore che consentono al ricorrente di ottenere in deroga il mutamento dell’incarico su posti liberi presenti in Campania - circa 73 posti - … Quanto al periculum in mora, considerata la manifesta fondatezza de1 ricorso per 1e ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta da1 ricorrente merita accoglimento in ragione della sussistenza de1periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dall’attesa della definizione del giudizio ordinario …” (Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro –  Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.10.2017, depositata in data 07.11.2017 - Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“… L'immediatezza della contestazione è condizione di legittimità del recesso per giusta causa, disattesa nel caso in esame dalla … che ha provveduto a contestare alla ricorrente gli addebiti disciplinari a distanza di oltre 2 mesi dal verificarsi dei fatti contestati e ad adottare la sanzione del licenziamento per giusta causa con efficacia immediata a distanza di circa 5 mesi dal verificarsi degli asseriti fatti disciplinarmente rilevanti. … omissis … Il riferimento generico ai "fatti recentemente emersi", infatti, si traduce in un difetto di contestazione, esternazione dei motivi, in una mancanza di trasparenza che lede anche il diritto di difesa” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., ordinanza del 16.03.2017, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“Devesi accertare, in ordine ai fatti indicati, se la procedura di mobilità utilizzata dalla società resistente ex Legge 223/91 per il licenziamento collettivo da cui è stato interessato il … sia stata ritualmente rispettata. Bisogna rilevare che per accedere alla mobilità, l’articolato prevede di fatto la necessaria esistenza di alcune condizioni quali: le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda; l’individuazione e la collocazione aziendale e i profili professionali dei dipendenti; l’ambito organizzativo in cui risultano gli esuberi …” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, Sez. Lav., Giudice Onorario Avv. Francesco Funari, sentenza n. 1248 del 06.12.2016).

 

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“Nel caso di specie, l'opponente mediante le dichiarazioni dei testi ha confutato le risultanze dell'accertamento ispettivo. Dal canto suo, l’INPS non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa economica, mentre le dichiarazioni rese agli ispettori hanno valore di mera confessione stragiudiziale resa a terzi e dunque sono liberamente valutabili dal Giudice unitamente ad altri elementi di prova. Gli interrogati hanno demolito nel corso dell'istruttoria giudiziale le risultanze dell'accertamento ispettivo …” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 94 del 07.03.2017)

 

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“Com'è noto i verbali redatti dall’ispettorato del lavoro o dai vari funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea per legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso  per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe all’opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma no può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav. Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 1224 del 22.11.2016).

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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