“Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010  alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n. 1770/2017  ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17). La ricorrente ha infatti svolto le seguenti domande: accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato (...) alle dipendenze della convenuta, e ordinare  L'immediato aumento delle ore lavorative con contestuale assunzione. Entrambe le domande sono assoggettate al termine di decadenza di 60 giorni di cui all’articolo sopra riportato, trattandosi di domande dirette ad accertare e comunque costituire il rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal precedente titolare del rapporto. Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma.

Come osservato dalla Corte d'Appello di Milano con sent. n. 754/2017, "L'art. 32 comma 4 lett. d) prevede infatti (con norma di chiusura che ricomprende ma non esaurisce la portata applicativa della disposizione con l’espresso richiamo all’art. 27 del d.lgs. 276/2003) <ogni altro caso in cui si chiede la costituzione e 1'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto).". La locuzione di cui alla lettera d) dell'art. 32 cit. "In ogni altro caso" intende ricomprendere nel regime della decadenza tutte le ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro formale. L'ampio tenore letterale della disposizione consente dunque di ricondurre nell’ambito applicativo della norma fattispecie eterogenee, che non si esauriscono nella sola ipotesi di cui all'art 21 del d. lgs 216/2003, ma che includono ogni altro caso di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo. Tale tesi, oltre che coerente con l'interpretazione letterale della disposizione, appare conforme anche alla ratio sottesa all'art. 32 comma 4 lett. d) L.183/2010, quale L’'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l’art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del- lavoratore" (cfr. Cass. sent. n. 22627 /2015), nonché la necessità di evitare pratiche di rallentamento del contenzioso giudiziario e conseguenti moltiplicazioni degli effetti economici in caso di sentenza favorevole. Viceversa, la limitazione dell'applicazione della norma in esame ai soli casi in cui sia configurabile una fattispecie interpositoria - come prospettato nella sentenza della Corte di Cassazione sopra citata - non trova alcun fondamento nel dettato normativo. In base alle argomentazioni appena esposte, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile”. (Tribunale di Milano – Sez. Lav., sentenza n. 2270 pubblicata in data 08.09.2017, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio)

 

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“L’art. 72 CCNL servizi igienici prevede al comma 8 che qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso (cioè di farsi convocare per esporre le proprie giustificazioni) a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o infortunio, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso sino al giorno di ripresa dell’attività lavorativa e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica […] Questo Giudice, tuttavia, ritiene che il termine previsto dall’art. 72 CCNL non possa qualificarsi come perentorio. Ciò innanzitutto perché, come del resto avviene con riferimento ai termini processuali, la perentorietà va considerata l’eccezione e non la regola, sicché occorrerebbe poter desumere dal dato testuale della disposizione contrattuale una indicazione in tal senso, nel caso di specie assente. In secondo luogo, perché se si optasse per la sua perentorietà, l’osservanza dello stesso risulterebbe in molti casi inesigibile per il datore di lavoro che, come nel caso in esame, si trovi a contestare un addebito disciplinare ad un dipendente che si assenti lungamente dal lavoro, giacché l’art. 72 comma 8 parrebbe disporre, con norma di chiusura, l’impossibilità di superamento del termine di 30 giorni, pur essendo il lavoratore impossibilitato a causa di malattia o infortunio […] Sul punto, l’art. 72 CCNL servizi igienici al comma 9 dispone che “entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8, salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell’azienda o del lavoratore, l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare … Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”. In tal caso, come del resto emerge chiaramente dall’interpretazione letterale della disposizione, non vi è dubbio che il termine per la conclusione del procedimento abbia carattere perentorio. (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro, Giudice dott. Simone Falerno, sentenza n. 672 pubblicata il 18.12.2017).

 

 

 

 

 

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“… L'immediatezza della contestazione è condizione di legittimità del recesso per giusta causa, disattesa nel caso in esame dalla … che ha provveduto a contestare alla ricorrente gli addebiti disciplinari a distanza di oltre 2 mesi dal verificarsi dei fatti contestati e ad adottare la sanzione del licenziamento per giusta causa con efficacia immediata a distanza di circa 5 mesi dal verificarsi degli asseriti fatti disciplinarmente rilevanti. … omissis … Il riferimento generico ai "fatti recentemente emersi", infatti, si traduce in un difetto di contestazione, esternazione dei motivi, in una mancanza di trasparenza che lede anche il diritto di difesa” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., ordinanza del 16.03.2017, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“ … Orbene, alla luce di quanto esposto sembrano sussistere le condizioni di legge per come indicate al punto a) e c) del comma 3 dell’art. 9 del CCNL del settore che consentono al ricorrente di ottenere in deroga il mutamento dell’incarico su posti liberi presenti in Campania - circa 73 posti - … Quanto al periculum in mora, considerata la manifesta fondatezza de1 ricorso per 1e ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta da1 ricorrente merita accoglimento in ragione della sussistenza de1periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dall’attesa della definizione del giudizio ordinario …” (Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro –  Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.10.2017, depositata in data 07.11.2017 - Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“Nel caso di specie, l'opponente mediante le dichiarazioni dei testi ha confutato le risultanze dell'accertamento ispettivo. Dal canto suo, l’INPS non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa economica, mentre le dichiarazioni rese agli ispettori hanno valore di mera confessione stragiudiziale resa a terzi e dunque sono liberamente valutabili dal Giudice unitamente ad altri elementi di prova. Gli interrogati hanno demolito nel corso dell'istruttoria giudiziale le risultanze dell'accertamento ispettivo …” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 94 del 07.03.2017)

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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