“Nel caso di specie, l'opponente mediante le dichiarazioni dei testi ha confutato le risultanze dell'accertamento ispettivo. Dal canto suo, l’INPS non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa economica, mentre le dichiarazioni rese agli ispettori hanno valore di mera confessione stragiudiziale resa a terzi e dunque sono liberamente valutabili dal Giudice unitamente ad altri elementi di prova. Gli interrogati hanno demolito nel corso dell'istruttoria giudiziale le risultanze dell'accertamento ispettivo …” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 94 del 07.03.2017)