“Secondo il giudicante, invero, va privilegiato, ai fini probatori, l'attestato del Centro per l'impiego, in virtù di esigenze pubblicistiche di certezza - conclusione cui si perviene valorizzando il dato normativo dell'art. 3 comma 2 del d. l.vo 297/02, che impone al lavoratore l'obbligo di presentarsi presso il Centro per I'impiego per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa in atto o pregressa, mediante autocertificazione. Quanto al superamento della soglia di reddito - continua - tale circostanza comporta l'impossibilità di mantenimento dello stato disoccupazione solo a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'art. 4 d. l.vo 181/2000 (e succ. mod., art. 5 d. l.vo 297/02), approvato in data 14.5.2007, con delibera regionale n.266/07, e modificato con DGR 668 dell'8.10.2007” (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav. sentenza n. 1284 del 14.07.2016 – Presidente Rel. dott.ssa Barbara Fatale).