“Deve inoltre pronunciarsi, in conformità al principio generale implicitamente desumibile dall'art. 337 quater c.c. e in assenza di ragioni ostative, l'affidamento condiviso dello stesso … L'attrice chiede che l'assegno gravante sul convenuto sia quantificato con decorrenza dalla nascita del minore. In altri termini, costei reclama non solo la determinazione, per il futuro, della prestazione cui è tenuto il padre, ma anche la refusione, pro quota, di quanto da lei speso, in passato, per i1 mantenimento del figlio … Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito - salvo quanto si dirà appresso - puntuale dimostrazione degli esborsi da lei sostenuti per i bisogni del bambino …” (Tribunale di Castrovillari riunito in Camera di Consiglio – Sez. Civile, Giudice Rel. dott. Guglielmo Manera, senza n. 736/2016).