"Il motivo di opposizione non può, dunque, trovare accoglimento, non emergendo ex actis la sussistenza del dedotto vincolo di impignorabilità e non avendo fornito il comune di .... alcun oggettivo elemento atto a dimostrare che le somme pignorate provengono dal meccanismo previsto dall'art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, e quale fosse l'ammontare delle somme, in tesi, rinvenienti dall'anticipazione operata dalla CDP ancora presenti presso il tesoriere al momento del pignoramento ..." (Tribunale di Castrovillari, sez. civile, ordinanza del 24.01.2014 - G.E. dott. Ambrogio Colombo).
“In riferimento poi ai danni materiali subiti dall’attore ……. va subito chiarito che la disposizione di legge citata dalla Compagnia convenuta non esclude a priori la risarcibilità di detti danni, ma la circoscrive ai casi di contestuali danni personali gravi e nella liquidazione fissa una franchigia di €. 500,00 a carico dello stesso danneggiato. Nel caso di specie, l’accertata sussistenza di una menomazione dell’integrità personale con relativo accertamento di un danno biologico, seppur limitato, ma comunque non suscettibile di guarigione in quanto trattasi di invalidità permanente, configura senza dubbio un ipotesi di danno personale grave e cioè si desume, in mancanza di diverse espresse definizioni, dal contenuto dei nn. 1 e 2 dell’art. 583 c.p., che si adatta pienamente al caso in esame …” (Giudice di Pace di Rossano, Giudice avv. Domenico Monaco, sentenza n. 1070 del 18.11.2013).
“… si ritiene che la presentazione di un ricorso ex art. 414 cpc non sia inammissibile, sia perché che non vi è alcuna disposizione nella l. n. 92/2012 che la vieti, sia perché il rito sommario esclude la trattazione delle domande diverse da quelle avente ad oggetto l’impugnativa di licenziamento (es. nel caso di specie, richiesta di risarcimento del danno biologico ed esistenziale). Si ritiene, conformante all’orientamento ormai prevalente dei Giudici di merito dei diversi Tribunali Italiani, che l’instaurazione del giudizio di impugnativa di licenziamento rientrante nell’art. 18 L. 300/1970 con il rito previsto dalla riforma Fornero rientri nelle facoltà della parte. Spetta, cioè, alla parte attrice valutare se nel caso concreto sia più utile procedere con tale nuovo rito o se sia più confacente all’interesse della parte un ricorso ex art. 414 c.p.c. (ad esempio perché la domanda si associa ad ulteriori richieste afferenti il rapporto di lavoro, come nel giudizio de quo) … omissis … Pervenendo a conclusioni diverse si negherebbe il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, a coloro i quali hanno subito un provvedimento di licenziamento nel periodo di transizione; si costringerebbe la difesa a moltiplicare le domande frazionando quella principale che andrebbe assoggettata a diversi riti … Negando alla parte la facoltà di scegliere lo strumento più conforme agli interessi da tutelare …” (Tribunale di Rossano Sez. Lavoro, ordinanza del 20.05.2013 – Giudice dott.ssa Anna Caputo)
“… In buona sostanza, il ricorrente ha ritenuto, in buona fede, di avere assolto il proprio obbligo di comunicare l’esercizio dell’attività aziendale. Egli avendo ottenuto le rassicurazioni del responsabile, ha continuato a svolgere in buona fede la propria attività. Lo stesso Responsabile dell’epoca, dr. ….… ha continuato a sostenere in corso di causa che non vi era alcuna incompatibilità. E’ giustificabile, dunque, il comportamento del ricorrente, il quale si è attenuto alle disposizioni ed alle rassicurazioni del Responsabile dell’ufficio … Omissis … Visto l’art. 18, nella nuova formulazione, considerato che il fatto contestato non sussiste e, comunque, il ricorrente non lo ha commesso, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto …” (Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 905/2013, Giudice dott.ssa Anna Caputo).
“… sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora – come nel caso di specie – il dipendente faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, lamentando la lesione all’integrità psico-fisica a cagione del comportamento vessatorio dei colleghi e superiori e chiedendo il risarcimento del danno biologico … omissis … Tale illegittimo comportamento posto in essere dall’Amministrazione convenuta quanto meno colposamente, e cioè malgrado la conoscenza del provvedimento adottato dal Presidente della Repubblica, si è risolto in un illecito che per le gravi ripercussioni che ha avuto sul diritto alla salute dell’attore (c.d. danno biologico) appare meritevole di risarcimento. Di conseguenza l’attore deve essere risarcito a titolo di danno biologico, ossia per la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica …” (Tribunale di Catanzaro, Sez. I° Civile, sentenza n. 554/2013, G.I. dr.ssa Anna Maria Raschellà).
"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).