“… in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della P.A., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia; tale prova può essere data anche mediante presunzioni, giacché la verificazione del danno è, di per sé, un concreto indice della sussistenza di una situazione “anomala”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto — estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo…” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile , sentenza n. 376 del 20.10.2012, G.I. dott. Ambrogio Colombo).

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