“Le censure di merito, mosse dall’appellante alla sentenza circa la valutazione della prova offerta dall’istituto in relazione alle pretese azionate con l’iscrizione a ruolo, sono fondate. Ed infatti, è pacifico che le predette, si fondassero soltanto sulla denuncia effettuata dal lavoratore … raccolta dagli ispettori del lavoro, denuncia peraltro neppure allegata in atti. Con la denuncia, il lavoratore avrebbe dichiarato che, il rapporto di lavoro sarebbe stato espletato anche nei periodi di disoccupazione e lo svolgimento di un numero notevole di ore di lavoro straordinario … omissis … Ed invece, la veridicità delle suddette dichiarazioni risulta smentita dal contenuto della sentenza passata in giudicato, emessa all’esito del giudizio tra il lavoratore ed il … Tale sentenza ha escluso che siano stati lavorati i periodi di disoccupazione, per i quali peraltro vi era prova documentale della non occupazione dello … ed ha, di gran lunga, ridotto le ore provate di lavoro straordinario in relazione alle quali vi è omissione contributiva. Ora, se è pur vero che tale sentenza non ha efficacia diretta nei confronti dell’INPS, è altrettanto vero che , in tale quadro probatorio è assai rilevante per non assegnare veridicità alle denunce del lavoratore” (Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 1698/2012, Consigliere rel. dott. Mario Santoemma).

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