“… le questioni di nullità del procedimento amministrativo qui dedotte dovevano essere fatte valere avanti all’AGA sussistendo difetto di giurisdizione di questa AGO; nulla, infatti, - per quanto in atti – ha opposto in corso di procedura il Comune che ha nominato il proprio tecnico che ha regolarmente partecipato alle operazioni e sottoscritto la relazione di stima qui opposta. Con unica censura di merito il Comune opponente si duole della insufficiente valutazione dell’indice di abbattimento del valore dell’immobile rappresentato dalla vetustà …”. (Corte di Appello di Catanzaro, III Sezione Civile, Sentenza n. 787 del 7 giugno 2012, Consigliere Est. dott.ssa Claudia De Martin).

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“… La produzione documentale in atti accerta l’esistenza di una recinzione con pali metallici senza realizzazione di specifiche opere murarie: ciò è sufficiente per ritenere non necessaria l’autorizzazione preventiva da parte dell’Ente proprietario della strada limitrofa …”. (Giudice di Pace di Rossano, dr. Domenico Monaco, sentenza n. 370/12, emessa in data 28.05.2012).

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“… ritenuto che il motivo appare manifestatamente fondato, in quanto il Legislatore, con la modifica del testo dell’art. 26 l. fall. di cui al D. Lgs. N. 5/2006, ha inteso adeguare tale disposto normativo ai principi interpretativi già consolidati nella giurisprudenza di questa Corte …. omissis … formatasi a seguito dei noti interventi della Corte Cost. nn. 303/85 e 55/86, nel senso di assoggettare i reclami avverso provvedimenti decisori del giudice delegato al termine di dieci giorni previsto in generale dall’art. 739 cod. proc. civ., anziché il più breve termine di tre giorni, applicabile ai soli provvedimenti ordinatori della procedura; alla (evidente) natura decisoria rivestita nella specie dal provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo il Tribunale, nella ordinanza qui impugnata, non ha prestato attenzione, risolvendo la questione relativa alla individuazione del termine sulla sola base della (non decisiva) inapplicabilità nella specie del nuovo testo dell’art. 26 …” (Corte di Cassazione, VI° Sez. Civile, Ordinanza n. 9684/12, emessa in data 19 aprile 2012, Rel. Consigliere Dott. Andrea Scaldaferri).

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“ … Il Tribunale ha infatti valorizzato la mancanza di portata minacciosa nella frase di cui all’imputazione, frase con la quale l’imputato aveva evocato l’intervento del Procuratore della Repubblica e prospettato un’attività processuale (arresto in flagranza) che doveva apparire chiaramente impossibile per l’assenza dei presupposti di legge. In altri termini il Tribunale ha implicitamente sostenuto la tesi dell’essere stata, l’espressione pronunciata, null’altro che l’iperbole di un atteggiamento di ribellione al comportamento di un collega, ritenuto arbitrario e ingiustificato” (Corte di Cassazione – Sez. quinta Penale – sentenza n. 1006 del 20 aprile 2012 – Relatore Consigliere dott. Maria Vessichelli).

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“La censura dell’appellante, relativa all’errata distribuzione dell’onere della probatorio, tra le parti, per come prospettata dal giudicante di primo grado, è fondata e merita accoglimento. Sul punto, la Corte, deve rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha di gran lunga attenuato la valenza probatoria in giudizio dei verbali ispettivi, accollando sugli istituti che in forza di essi esigono premi e contributi, l’onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato e ciò nonostante assumano nel giudizio la veste di convenuti” (Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 322/2012, Consigliere rel. Dott. Mario Santoemma)

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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