“… sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora – come nel caso di specie – il dipendente faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, lamentando la lesione all’integrità psico-fisica a cagione del comportamento vessatorio dei colleghi e superiori e chiedendo il risarcimento del danno biologico … omissis … Tale illegittimo comportamento posto in essere dall’Amministrazione convenuta quanto meno colposamente, e cioè malgrado la conoscenza del provvedimento adottato dal Presidente della Repubblica, si è risolto in un illecito che per le gravi ripercussioni che ha avuto sul diritto alla salute dell’attore (c.d. danno biologico) appare meritevole di risarcimento. Di conseguenza l’attore deve essere risarcito a titolo di danno biologico, ossia per la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica …” (Tribunale di Catanzaro, Sez. I° Civile, sentenza n. 554/2013, G.I. dr.ssa Anna Maria Raschellà).

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“In materia di lavoro, la perdita della retribuzione, determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, può essere fonte di un grave danno per l’avente diritto, qualora sia dimostrato che quest’ultimo non abbia altri mezzi di sussistenza o qualora, a causa di spese indifferibili che sia costretto a sostenere, sia adeguatamente allegato che eventuali altre risorse non siano in ogni caso sufficienti a far fronte a tali oneri e a garantire al contempo un’esistenza libera e dignitosa. Nel caso in esame, il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non è stato dimostrato” (Tribunale di Rossano, Sez. Lav., ordinanza del 21.07.2012, Giudice del Lavoro dott.ssa Debora Angela Ferrara).

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“… La produzione documentale in atti accerta l’esistenza di una recinzione con pali metallici senza realizzazione di specifiche opere murarie: ciò è sufficiente per ritenere non necessaria l’autorizzazione preventiva da parte dell’Ente proprietario della strada limitrofa …”. (Giudice di Pace di Rossano, dr. Domenico Monaco, sentenza n. 370/12, emessa in data 28.05.2012).

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“… le questioni di nullità del procedimento amministrativo qui dedotte dovevano essere fatte valere avanti all’AGA sussistendo difetto di giurisdizione di questa AGO; nulla, infatti, - per quanto in atti – ha opposto in corso di procedura il Comune che ha nominato il proprio tecnico che ha regolarmente partecipato alle operazioni e sottoscritto la relazione di stima qui opposta. Con unica censura di merito il Comune opponente si duole della insufficiente valutazione dell’indice di abbattimento del valore dell’immobile rappresentato dalla vetustà …”. (Corte di Appello di Catanzaro, III Sezione Civile, Sentenza n. 787 del 7 giugno 2012, Consigliere Est. dott.ssa Claudia De Martin).

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“ … Il Tribunale ha infatti valorizzato la mancanza di portata minacciosa nella frase di cui all’imputazione, frase con la quale l’imputato aveva evocato l’intervento del Procuratore della Repubblica e prospettato un’attività processuale (arresto in flagranza) che doveva apparire chiaramente impossibile per l’assenza dei presupposti di legge. In altri termini il Tribunale ha implicitamente sostenuto la tesi dell’essere stata, l’espressione pronunciata, null’altro che l’iperbole di un atteggiamento di ribellione al comportamento di un collega, ritenuto arbitrario e ingiustificato” (Corte di Cassazione – Sez. quinta Penale – sentenza n. 1006 del 20 aprile 2012 – Relatore Consigliere dott. Maria Vessichelli).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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