“Quanto alla richiesta di indennità sostitutiva di preavviso, questo giudicante ritiene che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di tale emolumento, previsto dall’art. 27 CCNL, poiché le dimissioni rassegnate dal ricorrente non appaiono sorrette da giusta causa …” (Tribunale di Rossano, sezione lavoro sentenza n.136/11, Giudice dott.ssa Debora Angela Ferrara).

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Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale”

(Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia)

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Lo ha stabilito il G.U.P. del Tribunale di Rossano, ritenendo che: "A fronte della effettiva arbitrarieta' della iniziativa della … di effettuare in modo irritualmente autonomo uno sgravio peraltro in rapporto a contribuente per il quale sarebbe dovuto valere l'obbligo di stretta astensione, deve tuttavia rilevarsi nel caso in esame la mancanza dell’ingiustizia del profitto, con pari danni per l'Inps pari a circa 10.000 euro. Avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto, in parte, i medesimi crediti I.N.P.S. la ……..., infatti, sorella della ……….…., proponeva opposizione dinanzi al Giudice del lavoro che, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza in data 8.7.2008, dichiarava non dovute quelle somme ovvero inesistente il debito della ricorrente in parte per effettiva prescrizione dello stesso ed in parte per avere la contribuente dimostrato di non rivestire la qualifica richiesta ovvero quella di commerciante iscritto al relativo albo. E’ proprio sulla base di tale statuizione che .... la sua condotta non ha di fatto arrecato all’INPS alcun danno, risultando pertanto opportuna in tale sede una sentenza di proscioglimento perché il fatto on sussiste”. (Tribunale di Rossano, Giudice per l’udienza preliminare, dott.ssa M. Letizia Benigno, sentenza del 24.06.2010).

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“Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione sollevata in quanto il mandato rilasciato a margine del libello introduttivo del giudizio di merito non contempla la possibilità di agire e/o resistere nell’ambito di eventuali procedimenti cautelari. Il mandato in parola è peraltro espressamente rilasciato per il giudizio di merito e non comprende la facoltà di resistere o contraddire rispetto ad eventuali azioni possessorie spiegate dalle controparti. Va rilevato pertanto il difetto assoluto di procura, e quindi la mancata attivazione della rappresentanza tecnica del difensore del F. con conseguente nullità insanabile all'interno del processo (cfr., tra le altre, Cass. n. 13069/2002). Né a tale carenza può sopperire il Giudice istruttore servendosi dei poteri concessigli, ad altri fini, dall'art. 182 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 16474/2004) non potendo ratione temporis trovare nella specie applicazione l’art. 182 co. 2 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla novella del 2009 (in vigore dal 04.07.2009, mentre il ricorso è stato depositato il 24.05.2009)” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile, ordinanza del 05.01.2011, G.I. dott. Ambrogio Colombo).

L'inefficacia del licenziamento prevista dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, intimato al lavoratore senza l’osservanza del requisito della forma scritta è atto nullo. Pertanto in tal caso il licenziamento non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro che perdura, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico dalla data del licenziamento fino al concreto ripristino del rapporto, nonché al versamento dei prescritti contributi previdenziali.

(Tribunale di Rossano, Sez. lavoro sentenza n. 941/08, Giudice dr. Paolo Coppola)

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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