La Suprema Corte, nel confermare le motivazione della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rossano dott.ssa M. Letizia Benigno ha precisato che: “… ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.), è necessaria la sussistenza della cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia …”

(Corte di Cassazione – Sez. sesta Penale – sentenza n. 442 del 24 marzo 2011 – Relatore Consigliere dr. Luigi Lanza).

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Lo ha stabilito il Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro con l’ordinanza messa in data 23.03.2011, anticipando e conformandosi alla precedente ordinanza emessa dal Tribunale del reclamo, sez. lavoro di Rossano.

(Tribunale di Rossano, sez. lavoro, ordinanza del 23.03.2011, Giudice del Lavoro dott. Gino Bloise).

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Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale”

(Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia)

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“Quanto alla richiesta di indennità sostitutiva di preavviso, questo giudicante ritiene che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di tale emolumento, previsto dall’art. 27 CCNL, poiché le dimissioni rassegnate dal ricorrente non appaiono sorrette da giusta causa …” (Tribunale di Rossano, sezione lavoro sentenza n.136/11, Giudice dott.ssa Debora Angela Ferrara).

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“Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione sollevata in quanto il mandato rilasciato a margine del libello introduttivo del giudizio di merito non contempla la possibilità di agire e/o resistere nell’ambito di eventuali procedimenti cautelari. Il mandato in parola è peraltro espressamente rilasciato per il giudizio di merito e non comprende la facoltà di resistere o contraddire rispetto ad eventuali azioni possessorie spiegate dalle controparti. Va rilevato pertanto il difetto assoluto di procura, e quindi la mancata attivazione della rappresentanza tecnica del difensore del F. con conseguente nullità insanabile all'interno del processo (cfr., tra le altre, Cass. n. 13069/2002). Né a tale carenza può sopperire il Giudice istruttore servendosi dei poteri concessigli, ad altri fini, dall'art. 182 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 16474/2004) non potendo ratione temporis trovare nella specie applicazione l’art. 182 co. 2 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla novella del 2009 (in vigore dal 04.07.2009, mentre il ricorso è stato depositato il 24.05.2009)” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile, ordinanza del 05.01.2011, G.I. dott. Ambrogio Colombo).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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