Lo ha stabilito il G.U.P. del Tribunale di Rossano, ritenendo che: "A fronte della effettiva arbitrarieta' della iniziativa della … di effettuare in modo irritualmente autonomo uno sgravio peraltro in rapporto a contribuente per il quale sarebbe dovuto valere l'obbligo di stretta astensione, deve tuttavia rilevarsi nel caso in esame la mancanza dell’ingiustizia del profitto, con pari danni per l'Inps pari a circa 10.000 euro. Avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto, in parte, i medesimi crediti I.N.P.S. la ……..., infatti, sorella della ……….…., proponeva opposizione dinanzi al Giudice del lavoro che, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza in data 8.7.2008, dichiarava non dovute quelle somme ovvero inesistente il debito della ricorrente in parte per effettiva prescrizione dello stesso ed in parte per avere la contribuente dimostrato di non rivestire la qualifica richiesta ovvero quella di commerciante iscritto al relativo albo. E’ proprio sulla base di tale statuizione che .... la sua condotta non ha di fatto arrecato all’INPS alcun danno, risultando pertanto opportuna in tale sede una sentenza di proscioglimento perché il fatto on sussiste”. (Tribunale di Rossano, Giudice per l’udienza preliminare, dott.ssa M. Letizia Benigno, sentenza del 24.06.2010).

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L'inefficacia del licenziamento prevista dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, intimato al lavoratore senza l’osservanza del requisito della forma scritta è atto nullo. Pertanto in tal caso il licenziamento non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro che perdura, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico dalla data del licenziamento fino al concreto ripristino del rapporto, nonché al versamento dei prescritti contributi previdenziali.

(Tribunale di Rossano, Sez. lavoro sentenza n. 941/08, Giudice dr. Paolo Coppola)

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Va dichiarata la illegittimita' del licenziamento senza preavviso intimato al dipendente per avere rigato con un oggetto metallico una autovettura negli spazi in uso ai dipendenti. Ritiene la Corte che la condotta del dipendente, seppure censurabile, non ha comportato "… alcun danno per l’azienda né patrimoniale, non essendosi trattato di danneggiamento di beni aziendali e non avendo causato alcun disservizio all’attività della società …". (Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 159/2007).

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La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della nullita' del contratto di locazione stipulato verbalmente e la condanna alla restituzione dell'immobile va proposta nelle forme del c.d. rito locatizio ex artt. 447 bis e seguenti c.p.c. (Tribunale di Rossano, Sez. Civile, sentenza n. 1098/07 - G.I. dott. Massimiliano Sacchi)

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“… incorre in responsabilità aggravata la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave … omissis … Orbene, non è dubbio che, nella specie, tale presupposto sussista. In tal senso, infatti, il rilievo per cui l’opponente, pur avendo provveduto al ritiro delle copie del decreto ingiuntivo e del precetto ad esso inviate dalla Ecoross, al chiaro scopo di eludere l’obbligo di pagamento e di procrastinare nel tempo l’inizio dell’azione esecutiva, deduceva di non avere ricevuta la notifica di detti atti …” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile, sentenza n. 224/2006 - G.I. dott. Massimiliano Sacchi).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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