“Le censure di merito, mosse dall’appellante alla sentenza circa la valutazione della prova offerta dall’istituto in relazione alle pretese azionate con l’iscrizione a ruolo, sono fondate. Ed infatti, è pacifico che le predette, si fondassero soltanto sulla denuncia effettuata dal lavoratore … raccolta dagli ispettori del lavoro, denuncia peraltro neppure allegata in atti. Con la denuncia, il lavoratore avrebbe dichiarato che, il rapporto di lavoro sarebbe stato espletato anche nei periodi di disoccupazione e lo svolgimento di un numero notevole di ore di lavoro straordinario … omissis … Ed invece, la veridicità delle suddette dichiarazioni risulta smentita dal contenuto della sentenza passata in giudicato, emessa all’esito del giudizio tra il lavoratore ed il … Tale sentenza ha escluso che siano stati lavorati i periodi di disoccupazione, per i quali peraltro vi era prova documentale della non occupazione dello … ed ha, di gran lunga, ridotto le ore provate di lavoro straordinario in relazione alle quali vi è omissione contributiva. Ora, se è pur vero che tale sentenza non ha efficacia diretta nei confronti dell’INPS, è altrettanto vero che , in tale quadro probatorio è assai rilevante per non assegnare veridicità alle denunce del lavoratore” (Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 1698/2012, Consigliere rel. dott. Mario Santoemma).

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“Al riguardo, parte ricorrente assume che il mancato versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento rientri “pacificamente” (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo) tra gli inadempimenti suscettibili di essere sanzionati a norma della disposizione sopra citata. Tale assunto non è condivisibile dovendosi invece affermare che l’art. 709 ter c.p.c. non consente di punire l’eventuale inadempimento degli obblighi di natura patrimoniale, non solo nei confronti della prole, ma anche nei confronti dell’altro coniuge atteso che la norma in parola fa riferimento solo ed esclusivamente ai “genitori”. … omissis … Ed invero, l’art. 709 ter c.p.c. si fa carico del problema, molto rilevante nella pratica, dell’attuazione coattiva dei provvedimenti a carattere non patrimoniale di affidamento dei minori. …. omissis … A ben vedere, infatti, per la verifica e l’eventuale sanzione di eventuali inadempimenti di carattere meramente patrimoniale, l’ordinamento predispone diversi e più specifici strumenti di tutela. Innanzitutto i provvedimenti patrimoniali in parola costituiscono di per sé titoli esecutivi che legittimano l’avvio della procedura esecutiva ordinaria. Essi, inoltre, godono già di una solida tutela privilegiata attraverso i tipici strumenti del sequestro (art. 156, co. 6, c.c.; art. 8, co. 7, l. n. 898/1970), dell’ordine di pagamento con distrazione del reddito ex art. 156, co. 6, c.c. ed ex art. 8, co. 3, l. n. 898/1970, ad essi deve, poi, deve essere aggiunto il procedimento di cui all’art. 148 c.c. Ritiene, pertanto, il Collegio che le questioni afferenti al mancato, ritardato o incompleto pagamento dell’assegno di mantenimento e, dunque, le violazioni degli obblighi di natura prettamente economica, esulano dall’ambito di operatività del procedimento regolato dall’art. 709 ter c.p.c. (Tribunale Civile di Rossano in composizione collegiale, Ordinanza del 13.11.2012, Giudice Est. dott. Ambrogio Colombo).

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“… sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora – come nel caso di specie – il dipendente faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, lamentando la lesione all’integrità psico-fisica a cagione del comportamento vessatorio dei colleghi e superiori e chiedendo il risarcimento del danno biologico … omissis … Tale illegittimo comportamento posto in essere dall’Amministrazione convenuta quanto meno colposamente, e cioè malgrado la conoscenza del provvedimento adottato dal Presidente della Repubblica, si è risolto in un illecito che per le gravi ripercussioni che ha avuto sul diritto alla salute dell’attore (c.d. danno biologico) appare meritevole di risarcimento. Di conseguenza l’attore deve essere risarcito a titolo di danno biologico, ossia per la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica …” (Tribunale di Catanzaro, Sez. I° Civile, sentenza n. 554/2013, G.I. dr.ssa Anna Maria Raschellà).

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“… in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della P.A., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia; tale prova può essere data anche mediante presunzioni, giacché la verificazione del danno è, di per sé, un concreto indice della sussistenza di una situazione “anomala”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto — estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo…” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile , sentenza n. 376 del 20.10.2012, G.I. dott. Ambrogio Colombo).

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“In materia di lavoro, la perdita della retribuzione, determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, può essere fonte di un grave danno per l’avente diritto, qualora sia dimostrato che quest’ultimo non abbia altri mezzi di sussistenza o qualora, a causa di spese indifferibili che sia costretto a sostenere, sia adeguatamente allegato che eventuali altre risorse non siano in ogni caso sufficienti a far fronte a tali oneri e a garantire al contempo un’esistenza libera e dignitosa. Nel caso in esame, il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non è stato dimostrato” (Tribunale di Rossano, Sez. Lav., ordinanza del 21.07.2012, Giudice del Lavoro dott.ssa Debora Angela Ferrara).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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