“In materia di lavoro, la perdita della retribuzione, determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, può essere fonte di un grave danno per l’avente diritto, qualora sia dimostrato che quest’ultimo non abbia altri mezzi di sussistenza o qualora, a causa di spese indifferibili che sia costretto a sostenere, sia adeguatamente allegato che eventuali altre risorse non siano in ogni caso sufficienti a far fronte a tali oneri e a garantire al contempo un’esistenza libera e dignitosa. Nel caso in esame, il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non è stato dimostrato” (Tribunale di Rossano, Sez. Lav., ordinanza del 21.07.2012, Giudice del Lavoro dott.ssa Debora Angela Ferrara).

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