L'inefficacia del licenziamento prevista dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, intimato al lavoratore senza l’osservanza del requisito della forma scritta è atto nullo. Pertanto in tal caso il licenziamento non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro che perdura, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico dalla data del licenziamento fino al concreto ripristino del rapporto, nonché al versamento dei prescritti contributi previdenziali.
(Tribunale di Rossano, Sez. lavoro sentenza n. 941/08, Giudice dr. Paolo Coppola)