Lo ha stabilito il G.U.P. del Tribunale di Rossano, ritenendo che: "A fronte della effettiva arbitrarieta' della iniziativa della … di effettuare in modo irritualmente autonomo uno sgravio peraltro in rapporto a contribuente per il quale sarebbe dovuto valere l'obbligo di stretta astensione, deve tuttavia rilevarsi nel caso in esame la mancanza dell’ingiustizia del profitto, con pari danni per l'Inps pari a circa 10.000 euro. Avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto, in parte, i medesimi crediti I.N.P.S. la ……..., infatti, sorella della ……….…., proponeva opposizione dinanzi al Giudice del lavoro che, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza in data 8.7.2008, dichiarava non dovute quelle somme ovvero inesistente il debito della ricorrente in parte per effettiva prescrizione dello stesso ed in parte per avere la contribuente dimostrato di non rivestire la qualifica richiesta ovvero quella di commerciante iscritto al relativo albo. E’ proprio sulla base di tale statuizione che .... la sua condotta non ha di fatto arrecato all’INPS alcun danno, risultando pertanto opportuna in tale sede una sentenza di proscioglimento perché il fatto on sussiste”. (Tribunale di Rossano, Giudice per l’udienza preliminare, dott.ssa M. Letizia Benigno, sentenza del 24.06.2010).