“Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione sollevata in quanto il mandato rilasciato a margine del libello introduttivo del giudizio di merito non contempla la possibilità di agire e/o resistere nell’ambito di eventuali procedimenti cautelari. Il mandato in parola è peraltro espressamente rilasciato per il giudizio di merito e non comprende la facoltà di resistere o contraddire rispetto ad eventuali azioni possessorie spiegate dalle controparti. Va rilevato pertanto il difetto assoluto di procura, e quindi la mancata attivazione della rappresentanza tecnica del difensore del F. con conseguente nullità insanabile all'interno del processo (cfr., tra le altre, Cass. n. 13069/2002). Né a tale carenza può sopperire il Giudice istruttore servendosi dei poteri concessigli, ad altri fini, dall'art. 182 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 16474/2004) non potendo ratione temporis trovare nella specie applicazione l’art. 182 co. 2 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla novella del 2009 (in vigore dal 04.07.2009, mentre il ricorso è stato depositato il 24.05.2009)” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile, ordinanza del 05.01.2011, G.I. dott. Ambrogio Colombo).

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