“La censura dell’appellante, relativa all’errata distribuzione dell’onere della probatorio, tra le parti, per come prospettata dal giudicante di primo grado, è fondata e merita accoglimento. Sul punto, la Corte, deve rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha di gran lunga attenuato la valenza probatoria in giudizio dei verbali ispettivi, accollando sugli istituti che in forza di essi esigono premi e contributi, l’onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato e ciò nonostante assumano nel giudizio la veste di convenuti” (Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 322/2012, Consigliere rel. Dott. Mario Santoemma)