“… ritiene questo Tribunale che nell’ambito della omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al Giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, (finanche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 l. fall.) ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa ovvero vizi tali da incidere sulla sostanziale legittimità della fattispecie (cfr. Cass. n. 18864/2011). In sostanza, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, al Tribunale spetta un controllo di legittimità sostanziale preordinato ad accertare vizi non sanabili dal consenso dei creditori, svolgendo così un controllo a tutela dell'interesse pubblico atto ad evitare forme di abuso del diritto e di utilizzazione impropria della procedura. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, il Tribunale rileva la sussistenza di vizi riconducibili a tale specie …” (Tribunale di Rossano Ufficio Affari Concorsuali in composizione collegiale, Decreto del 31.01.2012, Giudice Est. dott. Ambrogio Colombo).