“… ritenuto che il motivo appare manifestatamente fondato, in quanto il Legislatore, con la modifica del testo dell’art. 26 l. fall. di cui al D. Lgs. N. 5/2006, ha inteso adeguare tale disposto normativo ai principi interpretativi già consolidati nella giurisprudenza di questa Corte …. omissis … formatasi a seguito dei noti interventi della Corte Cost. nn. 303/85 e 55/86, nel senso di assoggettare i reclami avverso provvedimenti decisori del giudice delegato al termine di dieci giorni previsto in generale dall’art. 739 cod. proc. civ., anziché il più breve termine di tre giorni, applicabile ai soli provvedimenti ordinatori della procedura; alla (evidente) natura decisoria rivestita nella specie dal provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo il Tribunale, nella ordinanza qui impugnata, non ha prestato attenzione, risolvendo la questione relativa alla individuazione del termine sulla sola base della (non decisiva) inapplicabilità nella specie del nuovo testo dell’art. 26 …” (Corte di Cassazione, VI° Sez. Civile, Ordinanza n. 9684/12, emessa in data 19 aprile 2012, Rel. Consigliere Dott. Andrea Scaldaferri).

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