“… la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale, solo al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall’art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice …” (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, sentenza n. 170/2012, dott.ssa Rosa B. Cristofano).

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