“… si ritiene che la presentazione di un ricorso ex art. 414 cpc non sia inammissibile, sia perché che non vi è alcuna disposizione nella l. n. 92/2012 che la vieti, sia perché il rito sommario esclude la trattazione delle domande diverse da quelle avente ad oggetto l’impugnativa di licenziamento (es. nel caso di specie, richiesta di risarcimento del danno biologico ed esistenziale). Si ritiene, conformante all’orientamento ormai prevalente dei Giudici di merito dei diversi Tribunali Italiani, che l’instaurazione del giudizio di impugnativa di licenziamento rientrante nell’art. 18 L. 300/1970 con il rito previsto dalla riforma Fornero rientri nelle facoltà della parte. Spetta, cioè, alla parte attrice valutare se nel caso concreto sia più utile procedere con tale nuovo rito o se sia più confacente all’interesse della parte un ricorso ex art. 414 c.p.c. (ad esempio perché la domanda si associa ad ulteriori richieste afferenti il rapporto di lavoro, come nel giudizio de quo) … omissis … Pervenendo a conclusioni diverse si negherebbe il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, a coloro i quali hanno subito un provvedimento di licenziamento nel periodo di transizione; si costringerebbe la difesa a moltiplicare le domande frazionando quella principale che andrebbe assoggettata a diversi riti … Negando alla parte la facoltà di scegliere lo strumento più conforme agli interessi da tutelare …” (Tribunale di Rossano Sez. Lavoro, ordinanza del 20.05.2013 – Giudice dott.ssa Anna Caputo)

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