“Il comportamento denunciato dalla resistente, pertanto, si configura come scarsa diligenza nel servizio e legittima il comportamento in ordine alla contestazione, ed alla conseguente sanzione irrogata, applicata nel rispetto dell’art. 7 della L. 300/70; nonché degli artt. 67 e 70 del C.C.N.L. del settore” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, Sez. Lav., sentenza n. 898 del 27.06.2016, Giudice del lavoro dott. Francesco Funari).

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