“12) Ad ogni modo, non può convenirsi con l’appellante laddove afferma che dalla prova orale espletata, dai documenti di causa, nonché dal principio di non contestazione sarebbe emerso l’espletamento del lavoro straordinario, che in questa sede, così come nel primo grado di giudizio, non risulta con precisione quantificato.
13) In primo luogo si osserva che, come correttamente dedotto dalla società appellata, dei quattro capitoli di prova orale articolati nell’atto introduttivo del giudizio, nessuno mirava a provare la domanda riferita allo straordinario e, per la verità, nemmeno i fatti e le norme sottese al diritto alla corresponsione dell’indennità di reperibilità o di altre indennità contrattualmente previste. I capitoli di prova, infatti, erano unicamente rivolti a provare le concrete mansioni svolte dal Curia nel corso del tempo, senza alcuna indicazione riferita alla durata di loro svolgimento.
14) Il lavoro straordinario, poi, non può ritenersi provato sulla base della non contestazione ad opera della società appellata, né risulta che la stessa, per come si adombra in appello, fosse incorsa in qualsivoglia decadenza. La società convenuta si costituì nel rispetto del termine di cui all’art. 416, comma 1, c.p.c. con memoria depositata il 24.4.14, a fronte di un’udienza di discussione fissata per il 14.5.14. Deve poi rilevarsi che a pag. 7 della memoria della costituzione la società contestò in modo specifico l’espletamento del lavoro straordinario, avendo chiaramente affermato: contrariamente a quanto asserito nel ricorso, nell’intercorso rapporto di lavoro (dal 20.10.2008 al 31.12.2008 e dal 02.01.2009 al 31.07.2012) il ricorrente ha lavorato per 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato con orario di lavoro giornaliero ripartito dalle ore 07,30 alle 12,30 per un complessivo di 30 ore settimanali, con giorno di riposo la domenica. A fronte di tale specifica contestazione era dunque il lavoratore che doveva fornire prova del lavoro straordinario dedotto in giudizio a mezzo della prova orale e documentale”. (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav., sentenza n. 968/2020, Pubblicata in data 24.12.2020, Giudice Consigliere Relatore, dott. Antonio Cestone).