“… a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che il pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, stabilito dall'ordinanza resa dal Tribunale di Castrovillari, il 23.6.2016, non è equiparabile, quanto a conseguenze esecutive, al pagamento della retribuzione, ma rappresenta appunto una indennità risarcitoria, predeterminata normativamente (cfr. art. 18, L. 300/1970), dal che deriva l'inconferenza del principio evocato dal lavoratore in merito alle ritenute, afferendo alla diversa ipotesi di liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive […] in una recente sentenza delle S.U. della Suprema Corte e, precisamente: "Alla luce del nuovo testo dell'art. 18, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegra del lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzioni, ma risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro" (Corte Cass. S.U. sentenza n. 2990/2018) …” (Tribunale di Castrovillari  - Sez. Lav., sentenza n. 1000/2020, pubblicata il 07.07.2020, Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo).

 

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