“Parte ricorrente ha lamentato, tra le varie doglianze, che l’Inps ha determinato la inadempienza contributiva nella misura di Euro 5.371,00 senza indicare i lavoratori interessati alla presunta omissione contributiva.

La doglianza proposta è fondata.

Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che la determinazione del fabbisogno lavorativo della ditta ricorrente sia stato determinato tramite ricorso alla c.d. stima tecnica. Ebbene, la stima tecnica, per potersi ritenere attendibile e fornire certezza deve essere redatta seguendo lo schema pedissequamente delineato dal comma 2° dell’art. 8 D.L.vo n. 375/1993 [...] Ebbene, per il caso in esame, gli ispettori Inps hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. 

Tanto conforta l’evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli ispettori dell’Inps.

Pertanto, non avendo parte resistente, gravata del relativo onere, sufficientemente provato la sussistenza dell’obbligo contributivo nella sua effettiva entità, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente ...” (Tribunale di Castrovillari – sez. lav., sentenza n. 1005/2021 pubblicata il 03.06.2021, Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia).

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