“In particolar modo l’Inps ha omesso l’offerta della prova delle condizioni soggettive ed oggettive per l’insorgenza dell’obbligo a carico della parte ricorrente di versamento di contributi presso la gestione commercianti.

 Risulta omessa la prova da parte dell’istituto resistente a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel presente giudizio dell’an del debito contributivo in esame.

 A tal proposito, infatti, va puntualizzato, che nell’intrapreso giudizio oppositivo l’onere della prova dell’an dei crediti previdenziali risulta gravare sull’ente che si assume creditore, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale in questo tipo di giudizio e la sua qualità di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all’ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il giudizio di opposizione4.

 Ebbene, alla luce di tali premesse, deve ritenersi non provata dalla parte resistente Inps la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.

 Deve, infatti, ritenersi imprescindibile l’accertamento della necessaria coesistenza delle condizioni e dei presupposti legislativi di cui all’art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 per poter ritenere obbligatoria l’iscrizione nella gestione commercianti anche di un socio amministratore unico di società a responsabilità limitata, come per il caso di specie e, di conseguenza, per poter ritenere effettivamente dovuti i contributi da questi pretesi6. 

In mancanza di prove della ricorrenza dei requisiti di legge in capo alla parte ricorrente e, soprattutto, attesa l’impossibilità di desumere detti elementi dalle produzioni di parte resistente, considerata l’irrilevanza della visura camerale della società in esame e della sua iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non funzionali, da sole, a provare anche la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale, occorre affermare la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente7.

In concreto manca la prova necessaria dell’abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente per la società di cui è amministratore unico per i periodi in contesa che la parte resistente aveva l’onere di fornire8.

 Deve essere affermata, di conseguenza, l’insussistenza delle pretese previdenziali azionate dalla parte resistente”. (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., Giudice Dott. Salvatore Franco Santoro, Sentenza n. 1844/2020, pubblicata il 13.11.2020).

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sentenza n. 1844 del 2020.pdf)Sentenza n. 1844 del 2020.pdf 2828 kB

Questo sito utilizza cookie tecnici per il suo corretto funzionamento. Leggi l'informativa estesa