“Tanto conforta, innanzitutto, l’assoluta infondatezza dell’eccezione sollevata dall’Inps circa il difetto di giurisdizione dell’AGO adita, trattandosi di controversia previdenziale di competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 442 c.p.c. Non solo, in tema di riparto dell’onere della prova, trattandosi di credito preteso dall’Inps (contributi previdenziali per i lavoratori illecitamente somministrati) l’offerta della prova dei fatti costituivi del diritto di credito in esame grava sull’istituto che si afferma creditore, anche in questo giudizio teso all’accertamento negativo del debito contributivo. Ciò puntualizzato occorre concludere per l’insussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita posta a fondamento del credito previdenziale in esame. Ed infatti, alcuna prova in questo giudizio è stata fornita dall’Inps della fattispecie ritenuta sussistente in sede di controllo ispettivo sebbene fosse a ciò tenuto. In concreto la parte resistente si è limitata a fare espresso rimando alle risultanze ispettive producendo il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della ditta ricorrente ed a formulare capitoli di prova tesi a confermare le circostanze acclarate in sede ispettiva. Ebbene, il verbale di accertamento ispettivo da solo non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del vantato diritto di credito previdenziale per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ciò posto deve ritenersi non adeguatamente provata l’ipotesi ritenuta sussistente in sede ispettiva di una somministrazione illecita di manodopera e, di conseguenza, la sussistenza dei crediti previdenziali pretesi ed il connesso obbligo a carico della parte ricorrente, mancando in questa sede processuale la prova di tutti i tratti connotativi. In concreto, sebbene debba darsi atto delle risultanze ispettive e della loro generale portata probatoria, in questo giudizio non è stata offerta la prova del credito vantato dall’Inps, non potendo riconoscere al solo verbale ispettivo prodotto dalle parti efficacia probatoria del credito contributivo per cui è causa. Risulta omessa l’offerta della prova dello stesso fenomeno interpositorio accertato in sede ispettiva”. (Tribunale di Castrovillari – sez. lav. sentenza n. 1492/2020, pubblicata il 09.10.2020, Giudice del Lavoro dott. Salvatore Franco Santoro).