“… non risulta dimostrata alcuna cessione di azienda o ramo di azienda: alle allegazioni del ricorrente non ha fatto seguito la prova di tale circostanza. Spetta, infatti, al ricorrente, secondo i principi generali ex art. 2697 c.c., dimostrare in maniera certa l’esistenza della cessione del ramo di azienda […] Alla luce di tutte le considerazioni, la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta nei confronti di …, perché non vi è prova che la predetta società fosse obbligata ad assumere il ricorrente, che quindi, nei confronti della stessa, non avrebbe potuto vantare alcun diritto, né ai sensi dell’art. 2112 c.c., né ai sensi dell’art. 6 CCNL” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano – Sez. Lav., sentenza n. 150 depositata in data 21.02.2019, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sentenza n. 150 del 2019 Giudice dott.ssa Anna Caputo.pdf)Sentenza n. 150 del 2019 Giudice dott.ssa Anna Caputo.pdf 4623 kB

 

“I ricorrenti hanno pertanto fondamentalmente censurato l'operato dell'azienda la quale, in violazione delle norme pattizie sopra menzionate, avrebbe unilateralmente imposto ai dipendenti sia di procedere all'effettuazione di lavoro multiperiodale, sia le modalità del suo espletamento. Ebbene, le doglianze dei ricorrenti riguardano l'asserita lesione di prerogative sindacali, la quale non può che essere fatta valere dalle organizzazioni interessate. Le violazioni contestate riguardano infatti la mancata effettuazione dell'esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai sensi degli artt. 17, 17-bis e 18 del CCNL applicato. Pertanto, essendo le norme invocate poste a tutela del corretto esercizio della rappresentanza sindacale, ne deriva che i lavoratori non possiedono legittimazione attiva uti singuli al fine di accertarne la violazione da parte del datore di lavoro, nonché al fine di ordinare a quest'ultimo la cessazione della condotta antigiuridica. Quanto osservato conduce alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti …” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro, sentenza n. 574/2018, pubblicata in data 15.10.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sentenza n. 574 del 2018.pdf)Sentenza n. 574 del 2018.pdf 8015 kB

 

“La condotta del dipendente è risultata peraltro violativa sia dell’art. 46 del CCNL applicato, il quale qualifica come grave inadempimento contrattuale la condotta del dipendente che durante l’assenza per infermità si dedichi ad attività lavorativa anche a titolo gratuito, sia dell’art. 69 del CCNL, il quale prescrive al lavoratore di non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni in danno dell’azienda, né di svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda.  Infatti, come allegato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, la società … opera nel medesimo settore della ….. s.r.l., essendo affidataria del servizio di igiene ambientale in diversi comuni nella provincia di Cosenza.  Nondimeno, deve configurarsi come parimenti rilevante disciplinarmente e passibile di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro durante la fruizione del congedo parentale. […] La gravità e la reiterazione della condotta del dipendente rendono dunque giustificato il provvedimento espulsivo adottato dalla società resistente, non consentendo a quest’ultima la prosecuzione di un rapporto di lavoro il cui elemento fiduciario è stato irrimediabilmente compromesso. Quanto osservato conduce in definitiva al rigetto del ricorso. (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., ordinanza ex L. n° 92/2012 del 25.09.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).



 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ordinanza L. n. 92 del 2012.pdf)Ordinanza L. n. 92 del 2012.pdf 6072 kB

 

“Deve innanzitutto osservarsi che l'art. 6 del CCNL igiene ambientale prevede che "l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento,  il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione assume evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza,  un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo. Giova inoltre premettere che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem che il Sindaco può adottare per ovviare a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza che non siano fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti amministrativi a disposizione. La situazione emergenziale può essere di tale portata da consentire, secondo parte degli interpreti, anche la deroga temporanea a norme di legge, purché le ordinanze siano rispettose dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei precetti costituzionali. E’ dunque la necessità di salvaguardare gli interessi fondamentali della comunità di riferimento, minacciati dalla situazione eccezionale ed imprevedibile, che giustifica ai sensi dell'art. 54 Tuel il potere di intervento extra ordinem. Deve precisarsi che il legislatore non ha predeterminato un catalogo di ipotesi in cui tale ''potere possa legittimamente estrinsecarsi, avendo correttamente previsto una clausola generale che possa adeguarsi alle molteplici situazioni emergenziali in concreto verificabili. Nondimeno, le peculiari caratteristiche del potere in esame, in quanto in grado di comprimere, sebbene temporaneamente, altre situazioni giuridiche meritevoli di tutela, suggeriscono un suo utilizzo prudente, e dunque un'interpretazione restrittiva delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica, o dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" che ne costituiscono il presupposto legittimante” (Tribunale di Castrovillari ex Rossano, Sez. Lav., sentenza n. 378 del 04.06.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sentenza n. 378 del 2018 Giudice dott. Simone Falerno.pdf)Sentenza n. 378 del 2018 Giudice dott. Simone Falerno.pdf 3685 kB

Sottocategorie

"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

Questo sito utilizza cookie tecnici per il suo corretto funzionamento. Leggi l'informativa estesa