“Orbene non risulta esser stata fornita da parte dell’Amministrazione una sufficiente prova in ordine all’effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione tra la presunta dipendente individuata e l’odierna ricorrente. Nel caso che ci riguarda, al fine di provare le violazioni commesse in relazione alla posizione lavorativa della …….., non è sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l’ispettore dichiara di aver accertato di persona; mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998). L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di …...  non riteneva necessario acquisire la testimonianza dei soggetti escussi in fase di accertamento indi deve ritenersi l’acquisizione al presente giudizio del solo verbale di accertamento da parte dell’ITL, non sufficiente a comprovare quanto in esso riportato. Per contro l’opponente provava le ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione mediante la produzione documentale versata in atti …” ( Tribunale di Castrovillari – sez. civ., Sentenza n. 425/2019 pubbl. il 12/06/2019, G.I. dott.ssa Maria Francesca Di Maio).

 

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“… non risulta dimostrata alcuna cessione di azienda o ramo di azienda: alle allegazioni del ricorrente non ha fatto seguito la prova di tale circostanza. Spetta, infatti, al ricorrente, secondo i principi generali ex art. 2697 c.c., dimostrare in maniera certa l’esistenza della cessione del ramo di azienda […] Alla luce di tutte le considerazioni, la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta nei confronti di …, perché non vi è prova che la predetta società fosse obbligata ad assumere il ricorrente, che quindi, nei confronti della stessa, non avrebbe potuto vantare alcun diritto, né ai sensi dell’art. 2112 c.c., né ai sensi dell’art. 6 CCNL” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano – Sez. Lav., sentenza n. 150 depositata in data 21.02.2019, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“La condotta del dipendente è risultata peraltro violativa sia dell’art. 46 del CCNL applicato, il quale qualifica come grave inadempimento contrattuale la condotta del dipendente che durante l’assenza per infermità si dedichi ad attività lavorativa anche a titolo gratuito, sia dell’art. 69 del CCNL, il quale prescrive al lavoratore di non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni in danno dell’azienda, né di svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda.  Infatti, come allegato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, la società … opera nel medesimo settore della ….. s.r.l., essendo affidataria del servizio di igiene ambientale in diversi comuni nella provincia di Cosenza.  Nondimeno, deve configurarsi come parimenti rilevante disciplinarmente e passibile di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro durante la fruizione del congedo parentale. […] La gravità e la reiterazione della condotta del dipendente rendono dunque giustificato il provvedimento espulsivo adottato dalla società resistente, non consentendo a quest’ultima la prosecuzione di un rapporto di lavoro il cui elemento fiduciario è stato irrimediabilmente compromesso. Quanto osservato conduce in definitiva al rigetto del ricorso. (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., ordinanza ex L. n° 92/2012 del 25.09.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).



 

 

 

 

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“I ricorrenti hanno pertanto fondamentalmente censurato l'operato dell'azienda la quale, in violazione delle norme pattizie sopra menzionate, avrebbe unilateralmente imposto ai dipendenti sia di procedere all'effettuazione di lavoro multiperiodale, sia le modalità del suo espletamento. Ebbene, le doglianze dei ricorrenti riguardano l'asserita lesione di prerogative sindacali, la quale non può che essere fatta valere dalle organizzazioni interessate. Le violazioni contestate riguardano infatti la mancata effettuazione dell'esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai sensi degli artt. 17, 17-bis e 18 del CCNL applicato. Pertanto, essendo le norme invocate poste a tutela del corretto esercizio della rappresentanza sindacale, ne deriva che i lavoratori non possiedono legittimazione attiva uti singuli al fine di accertarne la violazione da parte del datore di lavoro, nonché al fine di ordinare a quest'ultimo la cessazione della condotta antigiuridica. Quanto osservato conduce alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti …” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro, sentenza n. 574/2018, pubblicata in data 15.10.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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