“La condotta del dipendente è risultata peraltro violativa sia dell’art. 46 del CCNL applicato, il quale qualifica come grave inadempimento contrattuale la condotta del dipendente che durante l’assenza per infermità si dedichi ad attività lavorativa anche a titolo gratuito, sia dell’art. 69 del CCNL, il quale prescrive al lavoratore di non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni in danno dell’azienda, né di svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda.  Infatti, come allegato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, la società … opera nel medesimo settore della ….. s.r.l., essendo affidataria del servizio di igiene ambientale in diversi comuni nella provincia di Cosenza.  Nondimeno, deve configurarsi come parimenti rilevante disciplinarmente e passibile di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro durante la fruizione del congedo parentale. […] La gravità e la reiterazione della condotta del dipendente rendono dunque giustificato il provvedimento espulsivo adottato dalla società resistente, non consentendo a quest’ultima la prosecuzione di un rapporto di lavoro il cui elemento fiduciario è stato irrimediabilmente compromesso. Quanto osservato conduce in definitiva al rigetto del ricorso. (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., ordinanza ex L. n° 92/2012 del 25.09.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).



 

 

 

 

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