“Orbene non risulta esser stata fornita da parte dell’Amministrazione una sufficiente prova in ordine all’effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione tra la presunta dipendente individuata e l’odierna ricorrente. Nel caso che ci riguarda, al fine di provare le violazioni commesse in relazione alla posizione lavorativa della …….., non è sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l’ispettore dichiara di aver accertato di persona; mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998). L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di …...  non riteneva necessario acquisire la testimonianza dei soggetti escussi in fase di accertamento indi deve ritenersi l’acquisizione al presente giudizio del solo verbale di accertamento da parte dell’ITL, non sufficiente a comprovare quanto in esso riportato. Per contro l’opponente provava le ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione mediante la produzione documentale versata in atti …” ( Tribunale di Castrovillari – sez. civ., Sentenza n. 425/2019 pubbl. il 12/06/2019, G.I. dott.ssa Maria Francesca Di Maio).

 

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