“ … emerge un dato di fatto dall’esame congiunto del CTU e della CTP del dr. Lavia e cioè che il fondo TFR maturato dal ricorrente risulta nettamente inferiore all’importo del TFR vincolato per precedenti cessioni del quinto. Il ricorrente, dunque, avendo già vincolato la quota TFR disponibile a causa di altri debiti contratti precedentemente non può disporre di alcunché. L’insussistenza del fumus boni iuris rende ultroneo l’esame del periculum in mora …” (Tribunale di Castrovillari, Sez. Lav., ordinanza del 10.02.2015, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).