“… ritiene questo Tribunale che nell’ambito della omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al Giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, (finanche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 l. fall.) ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa ovvero vizi tali da incidere sulla sostanziale legittimità della fattispecie (cfr. Cass. n. 18864/2011). In sostanza, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, al Tribunale spetta un controllo di legittimità sostanziale preordinato ad accertare vizi non sanabili dal consenso dei creditori, svolgendo così un controllo a tutela dell'interesse pubblico atto ad evitare forme di abuso del diritto e di utilizzazione impropria della procedura. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, il Tribunale rileva la sussistenza di vizi riconducibili a tale specie …” (Tribunale di Rossano Ufficio Affari Concorsuali in composizione collegiale, Decreto del 31.01.2012, Giudice Est. dott. Ambrogio Colombo).

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“… la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale, solo al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall’art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice …” (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, sentenza n. 170/2012, dott.ssa Rosa B. Cristofano).

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La Corte di Appello di Catanzaro - Sez. Lavoro in riforma alla sentenza n. 918/2008, emessa dal Giudice de Lavoro del Tribunale di Rossano ha ritenuto nel caso di specie che: "... la eccepita convivenza non è stata provata, non può farsi ricorso alla presunzione di gratuità del rapporto, presunzione che peraltro avrebbe richiesto il più stretto legame familiare, né la mera relazione sentimentale è sufficiente a far insorgere tale presunzione ..." (Corte di Appello di Catanzaro - Sez. Lavoro, sentenza n. 1199/2011, Consigliere Rel. Dott. Mario Santoemma).

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La mancata corresponsione di canoni dovuti per l'affitto di un immobile soggiace al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. Per cui "... l'opposizione doveva quindi essere proposta - non con citazione - con ricorso ai sensi degli artt. 414 e ss. c.p.c. da depositare in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni stabiliti dall'art. 641 c.p.c., decorrenti dalla notifica del decreto ... ove proposta erroneamente con citazione notificata al creditore ingiungente in luogo del ricorso, l'efficacia dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione viene fatta salva sempreché la citazione sia stata tempestivamente depositata in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 645 c.p.c. non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte …" (Tribunale di Rossano, sez. civile, sentenza n. 445 del 24.11.2011, Giudice dott. Ambrogio Colombo).

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Risarcimento dei danni richiesto dagli eredi di un deportato militare durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, successivamente internato nel Campo Lager III di Berlino (Tribunale di Rossano, sez. civile, sentenza n. 355 del 16.09.2011, Giudice dott. Ambrogio Colombo).

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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