“… ritenuto che il motivo appare manifestatamente fondato, in quanto il Legislatore, con la modifica del testo dell’art. 26 l. fall. di cui al D. Lgs. N. 5/2006, ha inteso adeguare tale disposto normativo ai principi interpretativi già consolidati nella giurisprudenza di questa Corte …. omissis … formatasi a seguito dei noti interventi della Corte Cost. nn. 303/85 e 55/86, nel senso di assoggettare i reclami avverso provvedimenti decisori del giudice delegato al termine di dieci giorni previsto in generale dall’art. 739 cod. proc. civ., anziché il più breve termine di tre giorni, applicabile ai soli provvedimenti ordinatori della procedura; alla (evidente) natura decisoria rivestita nella specie dal provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo il Tribunale, nella ordinanza qui impugnata, non ha prestato attenzione, risolvendo la questione relativa alla individuazione del termine sulla sola base della (non decisiva) inapplicabilità nella specie del nuovo testo dell’art. 26 …” (Corte di Cassazione, VI° Sez. Civile, Ordinanza n. 9684/12, emessa in data 19 aprile 2012, Rel. Consigliere Dott. Andrea Scaldaferri).
“La censura dell’appellante, relativa all’errata distribuzione dell’onere della probatorio, tra le parti, per come prospettata dal giudicante di primo grado, è fondata e merita accoglimento. Sul punto, la Corte, deve rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha di gran lunga attenuato la valenza probatoria in giudizio dei verbali ispettivi, accollando sugli istituti che in forza di essi esigono premi e contributi, l’onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato e ciò nonostante assumano nel giudizio la veste di convenuti” (Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, sentenza n. 322/2012, Consigliere rel. Dott. Mario Santoemma)
“… la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale, solo al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall’art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice …” (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, sentenza n. 170/2012, dott.ssa Rosa B. Cristofano).
“… ritiene questo Tribunale che nell’ambito della omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al Giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, (finanche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 l. fall.) ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa ovvero vizi tali da incidere sulla sostanziale legittimità della fattispecie (cfr. Cass. n. 18864/2011). In sostanza, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, al Tribunale spetta un controllo di legittimità sostanziale preordinato ad accertare vizi non sanabili dal consenso dei creditori, svolgendo così un controllo a tutela dell'interesse pubblico atto ad evitare forme di abuso del diritto e di utilizzazione impropria della procedura. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, il Tribunale rileva la sussistenza di vizi riconducibili a tale specie …” (Tribunale di Rossano Ufficio Affari Concorsuali in composizione collegiale, Decreto del 31.01.2012, Giudice Est. dott. Ambrogio Colombo).
La mancata corresponsione di canoni dovuti per l'affitto di un immobile soggiace al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. Per cui "... l'opposizione doveva quindi essere proposta - non con citazione - con ricorso ai sensi degli artt. 414 e ss. c.p.c. da depositare in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni stabiliti dall'art. 641 c.p.c., decorrenti dalla notifica del decreto ... ove proposta erroneamente con citazione notificata al creditore ingiungente in luogo del ricorso, l'efficacia dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione viene fatta salva sempreché la citazione sia stata tempestivamente depositata in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 645 c.p.c. non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte …" (Tribunale di Rossano, sez. civile, sentenza n. 445 del 24.11.2011, Giudice dott. Ambrogio Colombo).
"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).