"... consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale, in ossequio all'ulteriore principio della certezza del diritto, l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi è possibile, utilizzando il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi, fino a quando non abbia, come nel caso di specie, avuto piena esecuzione e la procedura esecutiva debba considerarsi estinta definitivamente. Dopo tale momento ogni eventuale pretesa di restituzione deve necessariamente essere fatta valere con un ordinario giudizio di cognizione" (Tribunale di Rossano, sentenza n. 342 del 30.08.2011, Giudice dell'Esecuzione dr. Franco Pasquariello).

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