“… In buona sostanza, il ricorrente ha ritenuto, in buona fede, di avere assolto il proprio obbligo di comunicare l’esercizio dell’attività aziendale. Egli avendo ottenuto le rassicurazioni del responsabile, ha continuato a svolgere in buona fede la propria attività. Lo stesso Responsabile dell’epoca, dr. ….… ha continuato a sostenere in corso di causa che non vi era alcuna incompatibilità. E’ giustificabile, dunque, il comportamento del ricorrente, il quale si è attenuto alle disposizioni ed alle rassicurazioni del Responsabile dell’ufficio … Omissis … Visto l’art. 18, nella nuova formulazione, considerato che il fatto contestato non sussiste e, comunque, il ricorrente non lo ha commesso, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto …” (Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 905/2013, Giudice dott.ssa Anna Caputo).

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