La mancata corresponsione di canoni dovuti per l'affitto di un immobile soggiace al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. Per cui "... l'opposizione doveva quindi essere proposta - non con citazione - con ricorso ai sensi degli artt. 414 e ss. c.p.c. da depositare in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni stabiliti dall'art. 641 c.p.c., decorrenti dalla notifica del decreto ... ove proposta erroneamente con citazione notificata al creditore ingiungente in luogo del ricorso, l'efficacia dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione viene fatta salva sempreché la citazione sia stata tempestivamente depositata in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 645 c.p.c. non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte …" (Tribunale di Rossano, sez. civile, sentenza n. 445 del 24.11.2011, Giudice dott. Ambrogio Colombo).

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