“Le dichiarazioni de quibus, tuttavia, non hanno trovato conferma alcuna nel corso dell'istruttoria espletata nel presente procedimento, così precludendo da un lato a parte resistente un compiuto esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, a questo Giudice di saggiare 1'attendibilità delle dichiarazioni medesime, tanto più che i verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell'lnps e della Direzione Provinciale del Lavoro hanno piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, per quanto concerne le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese, ma tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali in ordine all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Civile, Giudice dott. Matteo Prato, sentenza n. 220 del 18.05.2016).

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