“La disciplina in esame si chiude, comunque, con una clausola di salvaguardia, posto che il legislatore della riforma prevede che laddove al vizio formale-procedurale si sovrapponga un vizio sostanziale, debbano trovare applicazione le tutele più favorevoli per il prestatore previste dai precedenti commi dell’art. 18.

Nel caso di specie, non solo a monte vi è un provvedimento di sospensione dal contenuto sostanzialmente identico alla sanzione espulsiva [con contestuale consegna di ogni oggetto in possesso della lavoratrice], ma tale sanzione sostanzialmente espulsiva è stata adottata in assenza di contestazione, motivazione, in seguito ad un comportamento acquiescente del datore di lavoro, (ammesso dallo stesso] che ha assunto nel corso del tempo i connotati di un disinteresse. 

Del resto, giova precisare il ricorso della fase sommaria non si è limitato a contestare alla ............ la sola violazione del principio dell’immediatezza, ma ha sostenuto e documentato che la procedura disciplinare è stata aperta tardivamente a ragione del fatto che, il datore aveva escluso, per fatti concludenti, la rilevanza disciplinare del comportamento poi addebitato con ritardo, comportamento, questo, che viene interpretato dalla giurisprudenza come una manifestazione di scarso interesse del datore a sanzionare il comportamento del lavoratore (Cass., 20 agosto 2003, n. 12261, in Arch. civ., 2004, 803. Contra Cass., 3 febbraio 2003, n. 1562, in Arch. Civ.,2003, 1357; Cass., 29 settembre 2003, n. 14507, in Gius., 2004, 813).

Lo stesso ricorso in opposizione da atto di tale iniziale inerzia [pag. 41, punto n.4].

Ed ecco allora che non si tratta più di vagliare la mera violazione della procedura disciplinare, ma il motivo soggettivo del licenziamento, con la conseguenza che se la contestazione tardiva comporta una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità della sanzione irrogata. (cfr. Cass. 27/6/2013 n. 16227, Pres. Stile Rel.  Napoletano, in Lav. nella giur. 2013, 954).

Da qui la scelta di applicare la tutela reintegratoria.” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., Sentenza n. 1820/2021, pubblicata il 11.11.2021, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

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